L’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice d’appello è rilevabile d’ufficio in Cassazione? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli.
Indice
1. La questione: violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Palermo riformava una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trapani, e appellata dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, dichiarando l’imputato responsabile del reato ascritto (artt. 633, 639-bis cod. pen.), e condannandolo alla pena di euro 800,00 di multa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. perché, pur in presenza di sentenza assolutoria in primo grado, la Corte territoriale aveva omesso di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, giungendo a valutare diversamente le prove dichiarative decisive. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è anche rilevabile di ufficio nel giudizio per Cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni: è rilevabile di ufficio nel giudizio per Cassazione l’omessa rinnovazione della istruzione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice d’appello è rilevabile d’ufficio in Cassazione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice d’appello, che riforma una sentenza assolutoria e condanna basandosi su diversa prova dichiarativa, è rilevabile di ufficio in Cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., perché la norma di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. tutela una garanzia fondamentale e la sua violazione rende la sentenza illegittima.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione laddove la Cassazione proceda ad una rilevazione ex officio di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento