Omessa dichiarazione di condanna: legittima l’esclusione dalla gara d’appalto. TAR Emilia Romagna-Parma, sez. I, sentenza 13.11.2013 n° 341

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L’oggetto. Con la sentenza in commento, il TAR Emilia Romagna – Parma giudica sulla esclusione di una ditta da una gara d’appalto per omessa dichiarazione di una sentenza penale di condanna.

Il caso. Il Comune indice una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di recupero di una palazzina, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Una delle imprese partecipanti, presentata l’offerta, si classifica al terzo posto della graduatoria di merito. Tuttavia, poiché le meglio graduate vengono escluse dalla gara per omessa dichiarazione di sentenze penali di condanna subite dagli amministratori, è assoggettata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ma viene anch’essa esclusa in ragione dell’omessa dichiarazione, in sede di documentazione allegata all’offerta, di una pronuncia penale per il reato di violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli. In ragione di tale esclusione, la gara viene aggiudicata ad altra società, inoltre, vengono disposti l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. La società esclusa decide allora di proporre ricorso al TAR territorialmente competente, deducendo l’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione  di fatti che non potevano condurre all’estromissione da una gara e l’inesistenza di una prescrizione in  tal senso contenuta nella lex specialis  del concorso.

La decisione. Con la sentenza in commento il TAR:

  • accerta la sussistenza, ai sensi di quanto disposto dal regolamento del bando della gara d’appalto, dell’obbligo di dichiarare se si era incorsi in sentenze di condanna passate in giudicato (o in decreti penali divenuti irrevocabili o in sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), e la conseguente violazione del regolamento da parte della ricorrente;
  • conferma la legittimità dell’esclusione dalla gara, “posto che la mancata dichiarazione incide non già sugli effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa”, e si configura, dunque, come causa autonoma di esclusione;
  • precisa che spetta esclusivamente alla stazione appaltante svolgere valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità professionale della concorrente.

Dott. Vito Matteo

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