Nuove forme di responsabilità amministrativo e disciplinare in Edilizia dopo la riforma Madia

Redazione 30/04/18
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di Paola Minetti 

È noto a tutti che la riforma della pubblica amministrazione (c.d. “Riforma Madia”), intervenuta ad opera della legge 124 del 2015, contenente deleghe al Governo per introdurre decreti in varie materie, è l’ultima, in ordine di tempo, tra quelle avvenute negli ultimi anni, per migliorare e semplificare l’attività amministrativa e rendere la vita dei cittadini più agevole; la riforma ha inteso attuare interventi tesi a semplificare l’azione amministrativa e a liberalizzare gli interventi compiuti dai privati, cercando di sollevarli da “impedimenti burocratici”, visti in maniera negativa dal nostro legislatore, ed è meglio nota come “riforma Madia”, dal nome del ministro allora proponente.

Non faccio altro che riprendere quanto detto dai commentatori e dai sostenitori della riforma che si prefiggeva di alleggerire i carichi del cittadino, aumentare la trasparenza amministrativa, ridisegnando gli obblighi di pubblicazione e accessibilità, e, al contempo, razionalizzando una disciplina di complessa applicazione.

Nel campo edilizio la riforma Madia ha inciso, fra l’altro, con il decreto legislativo 222 del 2016, cui dovrà fare seguito una serie di norme intese ad elencare i procedimenti ammissibili con il relativo titolo o ammissibili senza alcun titolo, ma previa comunicazione asseverata dal tecnico di fiducia del cittadino. Ancora si ricorda il decreto legislativo 126 del 2016, che ha modificato la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, unitamente al decreto legislativo 127 del 2016 che ha ridisegnato la conferenza dei servizi (entrambi pubblicati sulla medesima G.U. 13 luglio 2016, n. 162).

Questo quadro complessivo offre uno spaccato delle novità che sono state ampiamente studiate e commentate, sicuramente; tuttavia vorrei appuntare la mia indagine su una parte di queste disposizioni che attengono, propriamente, alla responsabilità del tecnico dell’amministrazione. Questo profilo è rimasto, a mio parere, un po’ in ombra nei commenti ma è rilevante ed è stato innovato, in parte, dalle disposizioni richiamate, ma poco commentato e senza enfasi, in sordina.

Mi riferisco, in particolare, a tre punti di responsabilità che sono richiamati e fissati dalle disposizioni innovative sopra richiamate:
1) la prima è contenuta nel rinnovato articolo 21 della legge 241 del 1990 che introduce – con il nuovo comma 2-ter – una particolare forma di responsabilità dell’operatore amministrativo che non abbia eseguito i controlli delle dichiarazioni e asseverazioni presentate dal privato all’amministrazione con il titolo autodichiarato;

2) la seconda è la responsabilità contenuta nel decreto legislativo 126 del 2016, articolo 2, che dispone, al comma 2, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, sul proprio sito, quale sia la documentazione necessaria per presentare una SCIA e la modulistica necessaria e tutto ciò che debba essere oggetto di dichiarazione e asseverazione; la mancata pubblicazione comporta violazione dell’obbligo di trasparenza fissato dal decreto legislativo 33 del 2013, richiamato; la richiesta di maggiori informazioni, rispetto a quelle elencate sul sito, comporta violazione dei doveri disciplinari fissati nell’articolo 74 del testo unico di documentazione amministrativa d.P.R. 445/2000;

3) la terza, più che una forma di responsabilità, è un nuovo modo di intendere la collaborazione tra p.a. e privato che viene stimolata e sollecitata con l’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 222 del 2016 che dispone la fornitura di consulenza gratuita a chi ne avesse bisogno, in fase istruttoria, ovviamente in tempi precedenti alla presentazione del titolo, e richiama, a mente di chi scrive, quella responsabilità da contatto sociale di memoria pretoria.

Questo articolo non ha, certo, la pretesa di essere esaustivo in tutti i risvolti che queste nuove modalità introdotte dal legislatore comportano, ma si prefigge di mettere a fuoco quali sono – attualmente – gli obblighi che il tecnico dell’amministrazione deve osservare alla luce delle innovazioni, vista la mancanza di adeguata pubblicità degli stessi e il disorientamento che, negli ultimi anni, ha provocato la costante e continua innovazione legislativa priva di un razionale coordinamento, che solo nell’ultimo anno si è inteso fare.

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