Non è abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M. Per approfondire si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: la nullità del decreto
Il Tribunale di Pisa dichiarava nullo un decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la pubblica accusa, deducendo l’abnormità del provvedimento perché privo di motivazione.
Per approfondire si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso era reputato inammissibile perché l’atto censurato, ad avviso della Suprema Corte, non presentava le caratteristiche dell’abnormità, e ciò in ragione del fatto che non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l’esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l’atto (Sez. 2, n. 26241 del 11/06/2015; v. anche Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015; Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che non è abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l’esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l’atto.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, ove venga emesso una decisione di questo genere, sostenerne la sua abnormità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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