Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
Il Giudice di Pace di Roma dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma che aveva dedotto la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 546, comma 3, cod. proc. pen. in quanto mancante di una parte essenziale del dispositivo, ovvero la determinazione della pena della multa conseguente alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato.
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito innanzitutto che elemento essenziale del dispositivo, contenente l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, anche nel caso di sentenza con motivazione contestuale, è la determinazione della pena che costituisce parte integrante della pronuncia di condanna e ciò si desume, principalmente, dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ove è previsto che il giudice con la sentenza di condanna «applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Orbene, a fronte di ciò, gli Ermellini osservavano come sia stato postulato, con decisione reputata condivisa e condivisibile nel caso di specie, che la mancata determinazione della pena, pur a fronte dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, equivale alla mancanza del dispositivo, insuscettibile di essere integrato, in alcun modo, nelle fasi successive, rilevandosi al contempo che in senso conforme si era già posta la stessa Cassazione nelle seguenti decisioni: Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, omissis, Rv. 253629; Sez. 3, n. 34776 del 22/06/2011, omissis, Rv. 251245 (con riferimento alla sentenza di appello priva della determinazione della pena).
Da quanto esposto se ne faceva discendere l’annullamento della sentenza avverso la quale era stato proposto ricorso, con rinvio al giudice, in diversa persona fisica, appartenente al medesimo ufficio che aveva pronunciato il provvedimento impugnato.
4. Conclusioni
Posto che, come è noto, l’art. 546, co. 3, cod. proc. pen. dispone che, oltre “che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”, la decisione in esame desta un certo interesse sull’argomento essendo ivi specificato, sulla scorta di un pregresso orientamento ermeneutico, che la mancata determinazione della pena, pur a fronte dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, equivale alla mancanza del dispositivo, insuscettibile di essere integrato, in alcun modo, nelle fasi successive, in guisa tale da determinare la nullità della sentenza alla luce della norma procedurale appena citata (applicata analogicamente in siffatta ipotesi).
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se la sentenza emessa sia immune da siffatto vizio procedurale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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