Nulli gli interessi per l’omesso versamento di imposte richiesti solo con cartella di pagamento

Conte Diego 16/09/10
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Nei periodi di difficoltà economica, per reperire liquidità accade che si attinga dai fondi costituiti per il pagamento dei tributi e che, pertanto, si ometta, magari anche solo parzialmente, il versamento di quanto dovuto allo Stato.

In tali casi la richiesta degli arretrati viene avanzata direttamente mediante la notifica da parte dell’Agente della Riscossione di una cartella di pagamento senza il previo invio di alcun avviso di accertamento né della comunicazione prevista dall’art. 36 bis, D.P.R. 600/1973, per i casi in cui dal controllo automatico della dichiarazione dei redditi emergano incongruenze.

Insieme alla richiesta del pagamento degli arretrati viene, inoltre, richiesto il pagamento delle sanzioni e degli interessi relativi.

Tuttavia, se è legislativamente previsto dall’art. 17, co. 3, D. Lgs. 472/1997, che l’irrogazione delle sanzione nei casi di omesso versamento di imposte avvenga direttamente attraverso l’emissione della cartella di pagamento senza la necessità di un previo provvedimento ad hoc, ciò non è previsto con riferimento agli interessi maturati: per questi ultimi, infatti, occorre la notifica di un avviso di accertamento che preceda la cartella di pagamento.

Come, infatti, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, va interpretato nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito all’Ufficio tributario l’iscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino e che tra e ipotesi previste nelle lettere da a) a e)” dello stesso art. 36 bis (C. Cass. sent. n. 17613, del 28 luglio 2010 – scaricabile dal sito www.dirittodimpresa.com). Nello stesso senso la Corte si era già espressa in più occasioni ad esempio con le pronunce nn. Cass. nn. 10934/1999, 3119/2000, 2127/2002, n. 14893/2008;

La conseguenza del principio or ora ricordato è che le cartelle di pagamento aventi ad oggetto gli interessi maturati sulle imposte liquidate dal contribuente con la dichiarazione dei redditi ma non versate tempestivamente devono essere dichiarate nulle per difetto di notifica dell’avviso di accertamento.

 

 

Diego Conte

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