Notifica nulla e interruzione della prescrizione: rimessione alle Sezioni Unite

Remissione Sezioni Unite: la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione?

Redazione 12/02/25
Allegati

L’ordinanza interlocutoria n. 3334/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sollevato un’importante questione interpretativa: la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione? Il tema è di particolare rilievo nell’ambito delle recenti riforme processuali e potrebbe avere un impatto significativo sulla gestione dei contenziosi. Per uno strumento completo e operativo per il professionista del diritto, consigliamo il Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione, completo di chatbot per facilitare la ricerca.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 3334 del 10-02-2025

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Indice

1. Il caso e la questione giuridica


La vicenda trae origine da un ricorso contro un istituto bancario per la dichiarazione di inefficacia di rimesse bancarie affluite nel cosiddetto “periodo sospetto”. La Corte d’Appello aveva ritenuto prescritta l’azione revocatoria perché la prima notificazione dell’atto di citazione era stata indirizzata a un ente ormai incorporato in un altro soggetto giuridico.
Secondo i giudici di merito, la notifica nulla non poteva avere alcun effetto interruttivo della prescrizione, in quanto rivolta a un soggetto inesistente. La successiva notifica corretta all’incorporante avrebbe quindi dato luogo a un nuovo rapporto processuale, senza però retroagire per interrompere la prescrizione dal momento della prima notificazione invalida. Per uno strumento completo e operativo per il professionista del diritto, consigliamo il Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione, completo di chatbot per facilitare la ricerca.

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2. Le tre interpretazioni della Cassazione sulla prescrizione e la notifica nulla


Il nodo principale della questione riguarda l’efficacia della sanatoria della notifica nulla rispetto all’interruzione della prescrizione. La giurisprudenza si è divisa su tre posizioni:

L’inefficacia retroattiva della sanatoria
Secondo un primo orientamento, la sanatoria della notifica nulla non ha effetto retroattivo ai fini dell’interruzione della prescrizione. La prescrizione, quindi, non si considera interrotta dal momento della prima notificazione invalida, ma solo da quello in cui la notifica viene effettivamente regolarizzata.
Questa posizione si fonda sull’art. 2943, comma 1, c.c., che prevede l’interruzione della prescrizione con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il principio richiede che la notifica giunga a conoscenza del destinatario per produrre effetti, escludendo che un atto nullo possa interrompere la prescrizione.
A supporto di questa tesi, alcune pronunce (tra cui Cass. 15489/2006) hanno chiarito che l’art. 291, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la rinnovazione della notifica nulla impedisca la decadenza, non si riferisce all’istituto della prescrizione. Pertanto, l’atto rinnovato non retroagisce alla data della prima notifica invalida.

L’interruzione della prescrizione fino alla sentenza definitiva
Un secondo orientamento sostiene che l’interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si protragga fino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 2945 c.c.
Secondo questa interpretazione, la prescrizione resta sospesa anche quando il giudice si limita a risolvere questioni processuali, senza entrare nel merito della causa. L’unica eccezione si verificherebbe in caso di estinzione del processo senza alcuna pronuncia giudiziale.
Affinché l’interruzione sia valida, tuttavia, è necessario che le parti siano a conoscenza del processo, per evitare il rischio di un’interpretazione estensiva che favorisca l’abbandono del diritto da parte dell’attore.

L’irrilevanza della nullità della notifica ai fini dell’interruzione
Un terzo orientamento, supportato da Cass. S.U. 14916/2016, afferma che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo non impedisce l’effetto interruttivo della prescrizione.
In questa prospettiva, il combinato disposto degli articoli 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., non richiede che la notifica sia formalmente valida, ma solo che esista giuridicamente. In altre parole, l’interruzione della prescrizione deriverebbe dall’iniziativa giudiziale del creditore, indipendentemente dalla validità della notifica dell’atto.

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3. La rimessione alle Sezioni Unite


Di fronte a questo contrasto interpretativo, la Corte ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ponendo un interrogativo decisivo: una prescrizione può essere interrotta da un atto che, pur volto all’esercizio del diritto, non sia giunto a conoscenza del destinatario?
La risposta sarà determinante per uniformare la prassi giudiziaria e chiarire se la nullità della notifica comporti l’inefficacia interruttiva della prescrizione o se sia sufficiente che l’atto esista sul piano giuridico, a prescindere dalla sua regolarità formale.

4. Implicazioni dopo la riforma Cartabia


L’ordinanza interlocutoria si inserisce in un contesto normativo rinnovato dalla riforma del processo civile introdotta con la legge Cartabia, che punta a semplificare le procedure e a ridurre i formalismi.
La decisione delle Sezioni Unite potrebbe avere ripercussioni importanti sul sistema delle notifiche e sulla possibilità di sanare vizi formali senza penalizzare la parte notificante. Una conferma dell’orientamento favorevole alla retroattività della sanatoria potrebbe garantire maggiore certezza ai processi, mentre una soluzione più restrittiva rischierebbe di accentuare il contenzioso sui vizi di notifica.

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