Notifica degli atti giudiziari: tutte le novità in vigore dal 2019

Redazione 07/01/19
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La nuova legge di bilancio interviene sulle modalità di notifica postale degli atti giudiziari, stabilendo alcune disposizioni di semplificazione e prorogando alcuni termini. In breve tutte le novità previste per il 2019.

Tra gli interventi della manovra di Bilancio alcuni hanno riguardato anche per la notifica degli atti giudiziari.
Nello specifico, la Manovra ha riformato la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari, introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno, dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini.

Cosa non ci sarà più?

Cosa è stato eliminato dalla Manovra:

-Addio bollo ufficio postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato;
-Smarrimento avviso di ricevimento e mancata notifica;
-Avviso di ricevimento digitale: la questione è stata rinviata all’1 luglio 2019;
-Addio bollo ufficio postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato.

A seguito di dette modifiche, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, non avrà più il bollo dell’ufficio postale prima di essere spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario.

Entro quanto bisogna notificare?

I termini della notificazione eseguita per posta si calcolano dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e, qualora la data sia incerta o non vi sia, da quanto attestato sull’avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale (anziché dall’ufficio postale) che li restituisce.

Nell’ipotesi di smarrimento dell’avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore sarà vincolato a formare una copia per immagine su supporto digitale (non più analogico) dell’avviso di ricevimento e provvederà, nel termine di cinque giorni (invece di tre) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente.

In caso di mancata notifica, invece, la manovra ha precisato che qualora il cosiddetto “piego” non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale darà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della lettera raccomandata sarà a carico del mittente.

Le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, si rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non è nella disponibilità di recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego verrà depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario

Infine, la legge chiarisce che, al fine di consentite il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato (ex art. 1, comma 97-quinquies, della legge n. 190/2014) è differito al 1° luglio 2019. Saranno, tuttavia, fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della manovra.

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