Non sono tassabili ai fini Tarsu le sole superficie oggettivamente inutilizzabili e non quelle oggetto di un utilizzo temporaneo o discontinuo o quelle che non si ritiene di utilizzare; Motivazione dell’atto; Onere della prova; Potere (

sentenza 23/02/06
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Fatto

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??????? G.R.e il 2.11.1999 ricorreva? avverso l?avviso di accertamento con il quale il Comune di T. aveva? rideterminato? da mq. 20 denunciati a mq.60 accertati la superficie tassabile ai fini T.A.R.S.U. relativamente ai locali occupati dal ricorrente ed adibiti a studio professionale e quantificato la tassa dovuta per gli anni dal 1996? al 1999 per un importo complessivo di L.1.143.192.

Eccepiva innanzitutto la carenza di motivazione dell’atto impugnato e, nel merito, riteneva infondata la pretesa dell’ente impositore ed inadeguata la misura della tassa che non teneva? conto dell’effettiva idoneit? dei locali a produrre una maggiore o minore quantit? di rifiuti.

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??????? ?Il Comune di T.,? si costituiva? e ribadiva? la legittimit? del proprio atto sia per quanto riguarda le motivazioni ( menzionava la giurisprudenza della Cassazione? del 22.8.1996 n. 7759 ; del 3.9.1996? n. 7991; del 14.6.1996 n. 5506 , del 18.12.19996? n. 11305 , del 3.1.1997 n. 11 ) che per la fondatezza dello stesso; non mancava? di allegare la planimetria dell?appartamento in questione adibito a studio professionale che dimostrava l?esattezza dell?area accertata.

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??????? ?La C.T.P. di Bari il? 9.4.2002 con sentenza depositata il 23.9.2003???? rigettava? il ricorso.

In? motivazione evidenziava? che per quanto riguarda la presunta carenza di motivazioni, l’atto impugnato conteneva elementi tali da concretizzare senz’altro le indicazioni indispensabili per ritenerlo sufficientemente motivato e legittimo.

????????????? Nel merito, sottolineava che le lagnanze del ricorrente non erano? suffragate da documentazione probatoria?? il quale non aveva prodotto? n? la copia del contratto di locazione e n? la planimetria da cui dedurre la effettiva estensione dei locali occupati.

????????????? Non aveva neanche dimostrata? l?inidoneit? dei locali o parte degli stessi a produrre? rifiuti.

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??????? G.R. il 4.12.2004 presentava a questa C.T.R. appello avverso la predetta sentenza.

????????????? Erroneamente indirizzato alla C.T.P. di Bari, veniva notificato al Comune di T. il 5.11.2004?? e depositato presso questa C.T.R. il 4.12.2004?

????????????? In tale atto,? forse per un mero lapsus calami? nella descrizione dei fatti menzionava solo il 1996. ( La stessa limitata menzione consequenzialmente avveniva anche da parte del Comune.)

Nei motivi l?appellante eccepiva :

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1.?????? Ancora una volta? il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in quanto a suo dire? il? Comune aveva? effettuato l’accertamento senza alcuna indicazione degli elementi in virt? dei quali fossero verificate le diverse estensioni dei locali soggetti a tassazione .

Evidenziava? che i postumi elementi forniti dal Comune non potevano? sanare il ?difetto che originariamente inficia l’atto.

Lamentava che? Giudici di primo grado si erano? limitati a richiamare la insussistenza del vizio di motivazione con un’affermazione assiomatica, ritenendo comunque garantito il diritto del contribuente a contrastare la pretesa dell’ente. Al riguardo sottolineava che? l’avviso di accertamento in questione? si era?? limito soltanto a richiamare "visti gli atti acquisiti d’ufficio" e ad indicare apoditticamente una superficie diversa da quella dichiarata.

Eccepiva altres? :

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2.?????? La violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla pretesa di addebitare al contribuente l’onere probatorio che invece grava sull’amministrazione;

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3.?????? La violazione di legge e difetto di motivazione circa la mancanza di una effettiva corrispondenza tra il dato catastale e quello reale in mancanza dell?accesso fissato dall’art. 73 del D.L. 15.11.1993 n. 507 che prevede anche l’invio di "motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie".

Attivit? questa che il Comune di T. non aveva effettuato per cui l’atto di accertamento di rettifica in mancanza di tale confronto era illegittimo ( Citava le sentenza della ******** di Matera del 18/4/2000 n.200 e del 28.10.1999; quest?ultima ?con nota del Righi);

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4.?????? L?eccesso di potere circa l’individuazione d’ufficio degli spazi effettivamente destinati all’attivit? professionale, in quanto il? Comune non aveva? tenuto in alcun conto che l’imposizione tributaria era correlata al pagamento della tassa e la sentenza impugnata si era? limitata a ritenere sussistente una presunzione normativa inesistente.

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??????? Il Comune?? si costituiva il 5.1.2005 , chiedendo in via principale il rigetto dell?appello? per difetto? di giurisdizione ex art. 3 D.Lgs. 456/92 avendo omesso l?appellante di proporre appello? alla competente C.T.R.( 2? comma? dell? art. 4 del D.Lgs 546/92) .

?Nel merito ribadiva la sussistenza del presupposto dell?imposta .

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Motivazione????????

???????????????????? La Commissione ??osserva? che? l?appello, ? ammissibile per le seguenti ragioni : invero , dopo essere stato notificato tempestivamente entro il termine di cui all? art. 327 C.P.C. al Comune di T. , pur se erroneamente indirizzato alla C.T.P.,? ?? stato presentato a questa C.T.R.( sanando ogni presunto difetto di giurisdizione) il 4.12.2004 , come da attestazione di pari data in atti,? e cio? entro il termine di 30 giorni dalla proposizione dell?appello , previsto dal? art.22 1 comma ,D.Lgs.546/92? richiamato per l?appello dall?art. 53,? 2 comma dello stesso D.Lgs. .

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Nel merito l?appello ?? invece? infondato, cos? come sono infondati tutti i quattro motivi su cui si fonda l?appello, per cui la sentenza dei primi giudici va confermata, cos? come va confermata l?avviso di accertamento con il quale il Comune di T. ha? rideterminato? da mq. 20 denunciati a mq.60 accertati la superficie tassabile ai fini? della T.A.R.S.U. .

In particolare :

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1.?????? l? atto impugnato ? legittimo in quanto non ?? carente nella? motivazione;

I giudici di prime cure? hanno evidenziato analiticamente in sentenza, riportandosi ad una giurisprudenza anche se non menzionata., l?infondatezza dell?eccezione? della ricorrente sulla carenza di motivazione . 

Anche questa commissione, pur ravvisando nell?eccezione una ripetizione di quella gi? proposta ai primi giudici, alla quale nulla ? stato apportato in sede di appello e quindi da ritenere inammissibile; pur tuttavia ?? dell?avviso di evidenziare ,ad ogni buon fine ,che nel caso in questione? non vi ? stata alcuna? carenza di motivazione, poich? l?atto riporta? tutti gli? elementi? materiali e giuridici cui la pretesa fiscale ? correlata onde? consentire la predisposizione di una valida difesa. (alla giurisprudenza menzionata dal Comune si aggiunge quella della? Cass. n. 5117/90 e? C.T.C. n.269/90 ).

Infatti ? l?obbligo di motivare gli atti tributari? che sussiste anche? per gli atti impositivi degli Enti locali ( C.T.R.? Sicilia? sez.Xi9 del 21.12.2001 n. 254)? deve ritenersi soddisfatto quando l?atto consente di verificare? quali criteri siano stati seguiti nella valutazione ed altres? di conoscere in modo sommario, gli elementi all?uopo utilizzati? (Cass. sez. unite n 4853 del 3.6.87) e quindi di contestare l?an ed il quantum debeatur .( tra le altre Cass. SS.UU. 12141 del 21.12.1990 ; Cass. n. 1209 del 4.2.2000;? n. 3226 del 28.3.1998; n. 6958 del 25.7.1997; n. 7759 del 22.8.1996? n. 14427 del 22.12.1993;? n. 4749 del? 24.7.1986; e Cass. Sez. trib. N. 2780 del 26.2.2001).

Sulla scia di tali sentenze si ? formata tutta una? cospicua? giurisprudenza ( vedi fra l?altro n. 43 del 04.03.01 della C.T.P. di Mantova, III Sez.)? che ha statuito la insufficiente motivazione di un avviso di accertamento non comporta mai la nullit? dell’atto, non essendo una sanzione cos? grave prevista da alcuna norma e che una motivazione eventualmente insufficiente potrebbe avere come unica conseguenza l’onere da parte dell’Amministrazione di esplicitare ed integrare per quanto occorre il contenuto dell’atto impugnato e comunque nella specie trattandosi di mero accertamento d? fatto (della esistenza del locali e dell?attivit? ) non si comprende? quale altro elemento utile o quale altra ragione di fatto o giuridica il Comune avrebbe potuto indicare.

????????????? Anche la Cassazione? sez. V civile?? in relazione alle motivazioni? degli atti? tributari, ha? sancito con sentenza? n. 11700 del 21.11.2000 che il ? requisito della motivazione dell?accertamento oltre alle puntualizzazioni? degli estremi? soggettivi? ed oggettivi? della posizioni? dedotte , viene osservato anche se? la sola indicazione dei fatti? astrattamente? giustificativi di essa consenta di delimitare? l?ambito delle ragioni? adducibili? dall?Ufficio nell?eventuale fase contenziosa, restando? poi affidate al giudizio d?impugnazione ?dell?atto le questioni riguardanti l?effettivo? verificarsi dei fatti? stessi? e la loro idoneit? a dare? sostanza alle questioni positive ? .

????????????? Proprio in tema di Tarsu? la Cassazione con sentenza del 9.3.2004 n. 4766 ha ribadito che?? il? dovere? di? motivazione? dell’accertamento tributario ?? osservato? quando l’atto al quale viene fatto riferimento, e il cui contenuto? non? e’? riportato? nello? stesso accertamento, ?? a conoscenza del destinatario

Al riguardo, questa Commissione? rammenta che su? questa linea? si ? pure posizionato? ultimamente il Consiglio di Stato? sez. V che ,? con sentenza? n. 2281 del 29.4.2002, che rafforza? quanto gi? deciso dal Tar del Lazio? sez. 1 il 16.1.2002? con sentenza n. 328,? ha chiarito che ?la garanzia di tutela delle proprie ragioni? non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale della P.A.? non risultino? chiaramente? e compiutamente? esplicate le ragioni sottese alle scelte allorch? le stesse possono essere agevolmente? colte dagli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il provvedimento?;).

Fra l?altro,? nel caso specifico tali elementi sono stati portati tutti a conoscenza del contribuente in modo chiaro ed analitico.

Infatti l?atto riporta? specificatamente? ed analiticamente? le indicazioni dello :

????????? oggetto della richiesta e/o tassazione ( Tarsu ) e l?indicazione? ? Avviso di accertamento in rettifica ?;

????????? anno di riferimento( 1996-1999 ?);

????????? ubicazione in T.? del locale in Via ?..n. ;

????????? categoria ( 00069) ??;

????????? superficie dichiarata ( mq. 20 )

????????? superficie accertata ( mq. 60)?

????????? differenza di superficie non dichiarata o omessa ( mq. 40)

????????? tariffa applicata( ?. 5969 al mq per il 1996 e 1997? e ?. 6.566 per il 1998 e 1999? ) ;

????????? imposta omessa ( ?. 238.760 + ?. 238.760 + 262.640? ?+ 262.640);

????????? importo complessivo da pagare ((?. 1.143.192? compresa l?addizionale? E.C.A. ex R.D.L. 30,11.1937 ed il contributo provinciale per l?ambiente? ex lege 10.12.1961 n. 1346);

???????? norma ( art.24 , comma 38 L. 449/97 ) e della? inapplicabilit? al caso delle le sanzioni e gli interessi? previsti dall?art. 76 del D.Lgs. 507/93).

???????? Elementi e notizie questi che hanno consentito al ricorrente di produrre ricorso nei termini, motivandolo nel merito, per cui il diritto di difesa, non ? stato leso, invece si ? estrinsecato in modo chiaro e debitamente motivato.?

Il contribuente nelle motivazione. in entrambe le fasi processuali,? ha dimostrato perfetta conoscenza dei fatti addebitategli e dei criteri adottati a base degli addebiti .

?Inoltre l?atto indica l?organo ( C.T.P.) al quale ? ammesso il ricorso? ed i termini di presentazione dello stesso ( entro 60 giorni dalla data di notifica dell?atto)

Indica , pure,? che il ricorso deve essere notificato anche al Comune ( ex art. 16 del D.lg. 546/92 ) e che successivamente entro 30 il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la C.T.P. secondo le disposizioni ex art.22. del D.Lgs 546/92 .

Vi ? la sottoscrizione autografa e l?indicazione a stampa del funzionario responsabile (? C.T.R.. Toscana Sez. XIII del ?19.4.2004 n. 6)

Questa Commissione ? si ripete – non? intravede? cosa l?atto avrebbe dovuto ancora indicare. anche perch? il ricorrente era perfettamente a conoscenza che il suo appartamento adibito a studio aveva una superficie di mq. 60 , per cui ritiene? che continuare ?ad eccepire? anche in sede di appello il difetto di motivazione? appare? sterile e specioso ed ha solo il carattere ??dilatorio e defatigatorio ( C.T.R. per Puglia ?se. III del 14.2.2000 n. 236? e sez. 24 n. 41 del 23.1.2003, n. 4 del 13.1.2003, n. 242 del 21.11.2002? e n. 1 del 28.6.2001, e sez. XV? n.29? del 29.4.2004 e n.90 del 10.6.2005.)

Aggiunge che l’accertamento ?? un? atto? che ha il carattere di provocatio ad opponendum e come tale? serve? ad? incardinare il processo.

Quando nello stesso mancano gli?? elementi probatori? sui? quali? l’atto? e’? fondato? gli? stessi possono essere esibiti in? giudizio? in? modo? che sia l’opponente che il giudice ne? prendano? cognizione.(?? C.T.P. Salerno, Sez. XV del 17.10.2001 n. 173)? per cui anche l?eccezione ? che i postumi elementi forniti dal Comune non potevano? sanare il presunto ed inesistente ?difetto che originariamente inficia l’atto? oltre che insussistente ??? ?anche infondata giuridicamente.

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2.?????? ?Per il principio dell’onere della prova ex dall’art. 2697 cc., questa Commissione? ricorda che pur essendo vero che, ai sensi del primo comma del citato articolo, la valenza in giudizio della maggiore pretesa fiscale, deve essere provata dal Comune, ?? pur vero che laddove detto onere risulta? soddisfatto dalla motivazione dell’atto accertativo ( come nel caso di specie) , vi ?? un’inversione dell’onere della prova in capo al ricorrente che contesta?? l’inefficacia della pretesa fatta valere con detto atto ( C.T.P. Brescia n. 31 del 3.5.2002; Cassa sez. I? del 29.9.1997 n. 9529 ; C.T.C.? sez. XXI del 5.2.1991 ).

Infatti, il 2? comma dell’ art.2697 cc prevede che la parte che eccepisce l’inesistenza del diritto fatto valere deve, a sua volta, "provare i fatti su cui l’eccezione si fonda" ed in particolare in materia delle c.d. agevolazioni e/o esenzioni fiscali,? l?onere della prove incombe solo ed unicamente? sul contribuente che invoca tali agevolazioni e/o esenzioni? in proprio favore ( Cass. del 22.1.1994 n. 555 ).

Nel caso in specie il contribuente ha denunciato? una minor superficie dell?appartamento occupato? tassabile ai fini della Tarsu, senza dimostrare che la restante superficie non era occupata e/o non la poteva essere e non produceva? rifiuti .

Al riguardo si rammenta che per effetto delle? disposizioni contenute negli artt. 268-269 e 270 del Testo Unico della? Finanza? locale approvato con R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, "il? Comune,? a meno che non si tratti di? rifiuti? speciali,? ha? l’obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei?? rifiuti?? esterni,? civili? ed? industriali,? con? diritto? di? privativa, e? per? tale? prestazione sussiste a carico del cittadino residente l’obbligo di? pagare? un? tributo, che va qualificato come tassa, alla stregua dell’indicazione della? stessa? legge,? nonch?? della? sua? natura.?

Con? la conseguenza che? ?? dovuto? indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio,? purch?? ne? abbia? la possibilit? concreta di utilizzo. ( Cassa sez, V del 07/11/2005 n. 21508 ?e Cass 4.7.2003 n. 10608 nella quale vi ? anche il riferimento alle precedenti . Cass. n. 995/1987, n.1574/1989,Cass. n. 4461/1992).?????? ?????????????????????????????

L? obbligazione?? tributaria? sorge?? a? carico? del contribuente che detiene? dei? locali ubicati entro l’ambito territoriale di pertinenza?? dell’ente?? locale,?? quale?? effetto? automatico? della? mera istituzione del? servizio? da? parte? del? Comune; essa e’ dovuta per la sola, obiettiva, possibilit?? di? usufruire del servizio? predisposto e funzionante, il tutto? a? prescindere? dall’effettiva? fruizione,? volontaria,? del singolo residente ( Cassazione 23.6.2003 n. 9920 ;?C.T.P. Brescia ,Sez. XII del 10.4.2002 n. 15).

Comunque , nonostante che il mancato utilizzo del servizio di smaltimento non esonera il contribuente dal pagamento totale della tassa? in quanto essa? gravi sulla "semplice detenzione? del locale" indipendentemente dal? fatto? che?? utilizzi? o meno? il? servizio" (Cass. n.1026/1969; n.?? 1430/1974;? n.? 995/1987;? n. 1574/1989), e l’ art. 62? del? D.Lgs.? esclude? dalla? tassazione? i? locali? che non possono produrre rifiuti? per? la loro natura, per il particolare uso ovvero risultino in obbiettive? condizioni? di? inutilizzabilit?, ma trasferisce l?onere probatorio? al contribuente ( Cass. Sez. V del 23/03/2005 n. 6312; C.T.P. Rieti? sez. I del 21.9.2000 n. 261 ; C.T.P. Avellino del 12.9.2000 n. 197 ; C.T.P. Lecco sez. V del 20.1.1999 n. 113 ?). ?

?Inoltre in sede interpretativa (****************?? 22/06/94?? n.? 95/E)viene? affermato? che? il? requisito? della inutilizzabilit? deve? essere? oggettivo e non confuso con la inutilizzazione di fatto dei locali per decisioni o motivazioni soggettive dell’occupante.(? C.T.R. Campania, Sez. II ?del 6.2.2003 n. 16).

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3.?????? L?art. 73 del D.L. 15.11.1993 n. 507 attribuisce al Comune il? potere? ( e non l? obbligo ) di richiedere documenti o la? compilazione?? di?? questionari? e, in caso? di? inosservanza? formale? o sostanziale?? delle?? predette?? richieste, il?? potere ( e non l?obbligo )??? di?? accedere?? su? autorizzazione? sindacale? e con preavviso, ai locali ed aree privati ai soli fini della rilevazione specifica. ( Risoluzione del 14.4.1995 n. 95 Ministero delle Finanze ? Dipartimento delle Entrate – Dir. Centrale: Fiscalit? Locale – Servizio III) ".

????????????? Attivit? questa che il Comune di Turi non ha? ritenuto di effettuare? e/o l?ha ritenuta superflua in presenza di una planimetria.???

??????????????? Al riguardo la Cassazione con sentenza del? 9.3.2005? n. 5093 ha statuito che in sede? d’accertamento? della? tassa? sullo? smaltimento? dei? rifiuti solidi urbani, il? mancato? rispetto? del? procedimento,? regolato? dall’art. 73 del D.Lgs. 15.11. 1993,? n.? 507, per l’accesso agli immobili soggetti alla tassa , non ne comporta l’illegittimit?,? non stabilendo lo? stesso? art.? 73 alcuna comminatoria in caso delle inosservanze delle disposizioni? ivi? dettate.

????????????? Tale recente giurisprudenza ?assorbe ogni altra decisione della C.T.P. di Matera ( organo di pari grado di quello che ha emesso la decisione appellata ); decisioni , peraltro, solo menzionate e non allegate e/o depositate con l?appello.

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4.?????? Per la presunzione normativa si ribadisce che la rigorosa presunzione assoluta, nel senso che??? la??? semplice??? disponibilit??? di aree costituiva fonte dell’obbligazione tributaria,? indipendentemente? dalla? concreta? produzione di? cui al R.D. 14 settembre 1931, n.?? 1175 , affermata ,? dopo?? alcune?? oscillazioni? giurisprudenziali, anche? dalle? Sezioni? Unite? della? Corte nella sentenza 8 .5. 1967, n. 902, nella? quale? si? osservava? che,? in? base alla disciplina contenuta nel t.u. n.? 1175/1931? (art.? 269),? la? tassa? ?? dovuta senza? che occorra? una prova specifica dell’esistenza o? del? quantitativo? dei? rifiuti ordinari, ,? bench?? fortemente? attenuata dalla previsione di casi di esclusione,?? opera? anche? nel? nuovo? regime ?introdotto? dal? D.Lgs.? 15.11.1993,? n.? 507.

????????????? Infatti l’art. 62 di detto decreto nel considerare come presupposto della tassa? "l’occupazione? o? la? detenzione? di? locali? ed aree scoperte a qualsiasi uso? adibiti"? esclude? solo alcune categorie di immobili? , la cui esenzione e/o esclusione deve essere dimostrata? dal contribuente (?C.T.R. Toscana del? 19.4.2004 n. 9 ; ************** Romagna Sez I? del 01/04/2003 n. 52 Cassazione? del 15.12.2003 n. 19152) per superare la presunzione relativa ( C.T.P. Avellino? sez. I del 12.9.2000 n. 187 e C.T.R .Puglia sez. III del 14.2.2000 n. 136 , entrambe gi? menzionate )???????????????? .

????????????? Comunque non sono?? tassabili?? ai?? fini ??Tarsu?? le? sole? superfici? oggettivamente inutilizzabili e? non? quelle oggetto di un utilizzo temporaneo o discontinuo o quelle che non si ritiene di utilizzare ( C.T.R. Toscana 22.11.2004 n. 42) e quindi? nessun eccesso di potere circa l’individuazione d’ufficio degli spazi effettivamente destinati all’attivit? professionale vi ? stato? nel caso in questione, in quanto lo stato di ? non occupazione ? non costituisce una condizione obiettiva di non utilizzazione ( C.T.R. Lombardia? sez. XLII del 16.4.1999 n. 41) ?

P.Q.M.

La commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l?appello come proposto .Spese compensate .

Bari? 2.12..2005

Il relatore???????????????????????????????????????????????????????????Il presidente

Dr. ***************? ?????????????????????????????????????????????? dr. ******* L?******

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sentenza

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