Non occorre indicare il nominativo del lavoratore sostituito nei contratti a termine stipulati per i periodi di ferie

Redazione 08/01/13
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Lilla Laperuta

La Corte di Cassazione, sentenza n. 112 del 4 gennaio, ha ribadito l’orientamento secondo cui per i contratti a termine stipulati in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie non è necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito. Ciò in base al principio di “delega in bianco” conferita dall’art. 23 della legge 56 del 1987.

Peraltro, in tale sede, la Sezione Lavoro ha ricordato che i contratti collettivi di diritto comune, poiché costituiscono manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano unicamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l’opposto principio di ultrattività sino a un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’articolo 39 della Costituzione. Ne discende che, a seguito della naturale scadenza del contratto collettivo, in difetto di un’ultrattività del contratto stesso, la relativa disciplina non è applicabile, e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per fatti concludenti, proseguire l’applicazione delle norme precedenti, «con la conseguenza che comunque ben possono assumere rilevanza il comportamento successivo delle parti medesime e gli accordi successivamente intercorsi».

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