Non necessariamente si deve essere assunti per il profilo professionale indicato nel bando di concorso

Redazione 11/10/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 16728 del 2 ottobre 2012 il supremo consesso, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, non privo di rilevanti ricadute sul piano pratico, con riferimento all’assetto dei pubblici uffici, ha affermato il seguente principio: il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, richiesto dall’amministrazione per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

La candidata ricorrente, nella fattispecie, era risultata idonea al concordo per dirigente regionale, ma era stata poi assunta col livello di funzionario perché, al momento della nomina, l’organico degli uffici previsti dal bando era stato soppresso.

La Cassazione, dopo aver premesso che il contratto di lavoro rappresenta una offerta al pubblico, revocabile finché non sia intervenuta l’accettazione degli interessati, e che tale qualificazione giuridica si adatta anche al pubblico impiego privatizzato, ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione regionale, già riconosciuto tale dalla Corte di appello.

«L’intervenuta soppressione dell’area di attività per cui i ricorrenti hanno partecipato al concorso esime l’ente pubblico dal rispetto degli obblighi che scaturivano dal bando di concorso. In questi casi l’adempimento dell’obbligo di assunzione nei limiti fissati dal nuovo assetto organizzativo non impone la valutazione alla luce dei principi di buona fede e di correttezza di qualsiasi operare come fonti autonome ed ulteriori di diritti se non nei limiti della previsione contrattuale».

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