Il mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato.
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Indice
1. La questione
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale de L’Aquila, all’esito di opposizione a decreto penale di condanna contenente richiesta di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., visto il diniego al consenso del Pubblico ministero all’anzidetta richiesta di patteggiamento, dichiarava inammissibile l’opposizione, contestualmente dichiarando l’esecutività del decreto penale opposto.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, censurando il fatto che il giudice aveva dichiarato l’esecutività del decreto penale oggetto di opposizione da parte del ricorrente, anziché disporre il giudizio immediato.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato posto che la giurisprudenza della Cassazione ha già da tempo affermato che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013; Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009; Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001).
Difatti, rilevavano gli Ermellini nella decisione in esame, pur in assenza di espresse previsioni della legge processuale che dispongano in tal senso, si è ritenuto che il mancato accoglimento dell’opposizione al decreto penale nella parte contenente richiesta di applicazione della pena deve essere equiparato all’ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve ricevere un ulteriore impulso per approdare alla fase giudiziale; pertanto, ove l’opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o se la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato, il quale costituisce lo sbocco necessario dell’opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti altri riti (Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002).
Tal che se ne faceva conseguire che, al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all’impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. il presupposto per ordinare l’esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un’opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461, commi 2 e 4, ma l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 3, n. 44468 del 08/10/2009; Sez. 3, n. 14380 del 22/03/2005).
Il provvedimento impugnato veniva quindi annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale de L’Aquila, per l’ulteriore corso.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento, proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato.
Da ciò deriva, sempre come rilevato dalla Cassazione già in precedenti decisioni, che, al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all’impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. il presupposto per ordinare l’esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un’opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461, commi 2 e 4, ma l’emissione del decreto di giudizio immediato.
Ove dunque il giudice non disponga in tal senso, ben si potrà impugnare un provvedimento di questo genere nelle forme consentite dal codice di rito penale (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
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