Uso illecito nome e immagine altrui per impressione fuorviante

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Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che non è lecito l’uso del nome e dell’immagine altrui in un sito web per creare un’impressione fuorviante del titolare.

Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy

Indice

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 295 del 06/07/2023

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1. I fatti

Un cittadino italiano, imprenditore avente interessi economici a livello internazionale, aveva presentato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui chiedeva la deindicizzazione, dai risultati di ricerca di Google associati al proprio nominativo, di un URL nel quale era ospitato un sito web che utilizzava indebitamente la sua immagine ed altri suoi dati personali ed in cui si invitavano i visitatori a comunicare eventuali notizie sul reclamante inviando una email ad un indirizzo email, la cui denominazione associava al reclamante la qualifica di mafioso.
In particolare, il reclamante affermava di essere un imprenditore che opera a livello internazionale come presidente di un fondo di investimento privato e di aver costituito un ente durante i giochi paralimpici invernali di Torino per offrire finanziamenti agli atleti affinchè questi potessero allenarsi e partecipare alle competizioni. Il reclamante, inoltre, affermava di aver avuto conoscenza dell’esistenza del sito web in questione che in considerazione dell’uso del proprio nominativo nell’URL sembrava riferibile al reclamante medesimo, ma che in realtà era gestito da soggetti ignoti e conteneva affermazioni diffamatorie e lesive della sua onorabilità, pregiudicando anche le sue attività imprenditoriali. Per tale ragioni, il reclamante, in primo luogo, aveva adito un Tribunale russo (competente in ragione del luogo dove si erano verificati i fati) dal quale aveva ottenuto una sentenza che aveva accertato che le dichiarazioni contenute nel sito web fossero non veritiere e diffamatorie e, in secondo luogo, a causa indisponibilità di Google a dare esecuzione a detta sentenza, aveva nuovamente adito la autorità giudiziaria russa per ottenere l’ottemperanza da parte di Google della suddetta sentenza.
Infine, il reclamante segnalava che, nonostante il giudizio di ottemperanza di cui sopra, Google aveva provveduto alla deindicizzazione del sito web soltanto nel territorio della Federazione Russa.
A sostegno del proprio ricorso e quindi della violazione dei propri dati personali da parte del sito web in questione, il reclamante aggiungeva altresì che il sito web in questione non forniva l’informativa privacy e non conteneva i recapiti del titolare del trattamento, impedendogli così di poter esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali.
Inoltre, il reclamante lamentava l’indebito uso, da parte del sito web in questione, dei suoi dati personali e della sua immagine, in quanto nonostante l’URL sia costituito dal nome e dal cognome del reclamante, egli non è né titolare né amministratore del sito web.
Preso atto del reclamo, il Garante invitava Google a prendere posizione sui fatti esposti e la piattaforma web sosteneva l’inammissibilità del ricorso, in quanto basato sulla tutela della reputazione e dell’immagine del reclamante piuttosto che sulla tutela dei suoi dati personali (in altri termini, secondo Google, il reclamante lamentava la sussistenza di un reato di diffamazione nei suoi confronti, piuttosto che la violazione del diritto all’oblio); mentre Google non dispone di alcuno strumento per poter valutare il merito della eventuale inesattezza dei contenuti del sito web.
In secondo luogo, Google affermava che le decisioni dei tribunali russi affermavano la natura diffamatoria del contenuto del sito web, ma non dicevano nulla in merito ad una eventuale violazione delle leggi sulla protezione dei dati personali.
Infine, secondo la piattaforma web statunitense, il sito web in questione conteneva della ricostruzioni dei fatti inerenti la vita personale e professionale del reclamante, che non erano contrari a quanto emergeva dai documenti inviati dallo stesso reclamante, e che, proprio in ragione del ruolo di importante imprenditore rivestito da quest’ultimo, il pubblico aveva diritto a conoscere.

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2. Nome e immagine altrui su sito web: valutazioni del Garante

Il Garante ha preliminarmente ricordato che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida 2014 del Garante e delle più recenti Linee Guida del 2019 adottate dallo European Data Protection Board (EDPB).
In particolare, dette linee guida prevedono il criterio relativo all’esattezza del dato, stabilendo che, per valutare le richieste di deindicizzazione dei siti web, bisogna tenere in debito conto le informazioni che creino un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata.
Nel caso di specie, secondo il Garante, il sito web oggetto del reclamo determina nei visitatori l’impressione che lo stesso sia stato realizzato dal reclamante; ciò in quanto è stato usato il nominativo del reclamante per la formazione dell’URL e in quanto il sito appare fra i primi risultati di ricerca su google digitando il nome del reclamante.
Inoltre, l’accostamento dell’immagine del reclamante all’indirizzo email contenente il riferimento al fatto di essere “essere mafioso”, è volto a denigrare il reclamante.
In considerazione di ciò, il reclamante si è legittimamente opposto al trattamento della sua immagine nei termini di cui sopra, in quanto reca pregiudizio alla sua reputazione.
Inoltre, secondo il Garante, molti dei documenti che sono contenuti nel sito web in questione, sono reperibili anche attraverso altri e diversi siti web, rinvenibili digitando il nome del reclamante su google.
Infine, il sito web in questione non contiene alcun riferimento alla informativa privacy sull’uso dei dati personali, né è indicato il titolare del trattamento. Per tali ragioni, l’interessato non può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali e porre rimedio all’uso improprio e a fini denigratori dei suoi dati personali.   

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto dunque fondato il reclamo proposto dall’imprenditore, con riferimento alla richiesta di rimuovere l’URL contenente il sito web in questione dai risultati resi dal motore di ricerca in associazione al nominativo del reclamante medesimo e conseguentemente ha ingiunto a Google di disporre, entro 20 giorni, la rimozione di detto sito web dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, con l’ulteriore precisazione che – in caso di mancato rispetto dell’ingiunzione di cui sopra da parte di Google – il Garante potrà disporre nei confronti di quest’ultima l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali.

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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

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