Neutralizzazione dei contributi (Cass. civ., n. 17739/2011)

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Neutralizzazione dei contributi (Cass. civ., n. 17739/2011) 

 

Previdenza sociale – Contribuzione figurativa – Sospensione rapporto di lavoro – Indennità di disoccupazione.

 

Massima

In tema di licenziamento, nel concetto di “giustificato motivo obiettivo” ex art. 3, legge n. 604/1986 rientra anche l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un’effettiva necessità dei riduzione dei costi.

 

 

L’art. 37 del d.P.R. 818 del 26 aprile 1957, che disciplina la c.d. neutralizzazione dei contributi dispone, per quel che rileva nella presente sede, che i periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l’accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall’art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218, per l’ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell’applicazione dei primi due commi dell’art. 15 del presente decreto.

Allo stesso modo vanno considerati:

A) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell’art. 6 della legge 26 agosto 1950 n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951 n. 394;

B) i periodi di lavoro subordinato all’estero che non sono protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;

C) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;

D) i periodi di malattia, comprovati con certificato riconosciuto da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall’art. 56, lett. a) punto 2 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827.

La giurisprudenza di legittimità rileva che tale norma – lungi dall’avere carattere speciale – detta regole di portata generale, sebbene derogatorie rispetto alle ipotesi normali in cui si richiede una perfetta corrispettività fra versamenti contributivi e prestazione previdenziale erogata all’assicurato.

Essa è infatti proprio diretta a spezzare il predetto nesso di sinallagmaticità, che, ove operasse – indiscriminatamente – nella sua pienezza, sarebbe improprio in un sistema previdenziale basato sulla tutela del lavoratore a fronte di eventi che ne riducano o eliminino le capacità reddituali: comportando la perdita della prestazione previdenziale anche quando il versamento contributivo non avvenga per ragioni non imputabili al lavoratore assicurato.

La giurisprudenza di legittimità (1) ha rilevato in altre decisioni attinenti alla c.d. neutralizzazione del periodo contributivo utile per ottenere la prestazione previdenziale, la norma è espressione di un principio generale del sistema previdenziale inteso ad impedire che il lavoratore perda la prestazione stessa allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni non a lui imputabili.

Non può, pertanto, limitarsi l’incidenza del meccanismo di neutralizzazione, come pretende l’INPS, alle sole ipotesi in cui la carenza contributiva intervenga nel corso di un rapporto di lavoro che rimane sospeso per uno degli eventi tipici prima indicati.

Le ipotesi esaminate rappresentano, appunto, solo, una tipicizzazione delle cause incolpevoli che non consentono il versamento contributivo nel quinquennio utile per l’attribuzione della prestazione previdenziale, nell’ambito del principio di irrilevanza delle carenze contributive non imputabili al lavoratore assicurato.

Per il quale – affinché trovi applicazione il principio stesso – è sufficiente che esista solo una posizione assicurativa.

Da ciò si ricava che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all’estero, la malattia di una certa durata e altre) – prevista dal d.P.R. n. 818 del 1957, art. 37 ai fini dell’esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell’ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità – è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorchè il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili, con la conseguenza che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso, e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione versata nell’ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell’assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo cosiddetto generico (2).

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo
Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
Avvocato, Componente, dal 1° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

 

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(1)  Cass. civ., 15 settembre 1970, n. 1507; Cass. civ., 24 gennaio 1992, n. 765.
(2)  Cass. civ., Sez. lav., 8 gennaio 2009, n. 166. 

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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