Nessuna responsabilità penale per i genitori che non obbligano il figlio a recarsi alle lezioni alla scuola secondaria

Redazione 08/01/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 170 del 7 gennaio 2013, respingendo il ricorso contro il procuratore generale presso la Corte d’appello, che chiedeva la condanna dei coniugi, rei di non aver insistito a sufficienza per costringere il minore a proseguire gli studi.

Ad avviso dell’accusa costoro, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio, avevano omesso, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione.

In realtà il bambino si rifiutava costantemente di frequentare le lezioni dell’istituto per geometri e ciò costituisce, ad avviso degli ermellini, un motivo sufficiente ad escludere la responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 731 del codice penale (inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori); inoltre, va precisato che nonostante l’estensione dell’obbligo scolastico prevista dalla legge n. 53/2003, non è stata correlativamente introdotta nessuna normativa che sanzioni penalmente l’obbligo scolastico oltre la scuola media o secondaria di primo grado.

Quindi, almeno per il codice penale, la scuola superiore non è scuola dell’obbligo.

E nel caso specifico inoltre, dato il persistente rifiuto del minore di frequentare l’istituto, nessuna responsabilità può essere ascritta ai genitori.

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