Nessun addebito della separazione neanche in caso di tradimenti reiterati

Redazione 21/12/12
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Per provare la colpa di chi tradisce, e soprattutto il nesso causale con la crisi coniugale che rende improseguibile ed intollerabile la convivenza, è necessario fornire un quadro dettagliato delle relazioni extraconiugali.

Non basta, quindi, ad avviso degli ermellini, l’infedeltà ripetuta, l’abbandono del tetto coniugale e neanche il fatto che dalle numerose relazioni extraconiugali fossero nati figli.

Con la sentenza n. 23426 del 19 dicembre 2012 la Cassazione ha quindi respinto il ricorso di una donna, volto a far dichiarare l’addebito a carico del marito.

Le prove portate volte a dimostrare l’esistenza di una condotta deprecabile dell’uomo, sprezzante nei confronti della famiglia, sono state ritenute insufficienti: il provvedimento di addebito può esservi solo se le numerose relazioni extraconiugali sono provate nel dettaglio e circostanziate.

«Grava sulla parte che richiede (…) l’addebito l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà (…) provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento