Nello stalking rilevano anche le minacce indirette

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    Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 612-bis)

1. La questione

All’imputato era contestato il delitto di atti persecutori per avere molestato una persona, sia tramite messaggio sul sociale network Facebook, che contattando una sua amica mediante messaggi vocali e di testo su Whatsapp.

La persona accusata veniva assolta da tale imputazione sull’assunto in base al quale la condotta contestata si sarebbe risolta in un unico atto, consistito nel mettere un like ad una foto postata sui social network dalla ragazza.

Avverso tale pronuncia assolutoria veniva proposto ricorso per Cassazione dal difensore della parte civile. 


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Nell’accogliere il suddetto ricorso, gli Ermellini osservavano come la pronuncia impugnata fosse da censurare in sede di legittimità per avere espunto, dal novero delle condotte da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., anche quelle indirette.

I giudici di piazza Cavour, infatti, facevano presente come la giurisprudenza di legittimità sia invece consolidata nell’assegnare rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall’art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. “indirette“, essendo stato affermato che possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest’ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (arg. da Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021)

In particolare, è stato postulato che l’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Sez. 6 n. 8050 del 12/01/2021, che ha ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall’imputato, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell’unitaria condotta persecutoria; sul tema delle molestie indirette si veda anche Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021).

Il provvedimento impugnato, pertanto, era annullato con rinvio, limitatamente agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui si rimetteva altresì anche la liquidazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.

3. Conclusioni 

La Cassazione, nella pronuncia qui in commento, chiarisce, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che anche le minacce indirette possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. purché esse dirette a destinatari diversi dalla persona offesa, riguardino comunque persone a quest’ultima legate da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva volta a sostenere l’insussistenza di questo illecito penale solo perché le minacce sono indirette.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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