Stalking, ai fini della prescrizione, quando questo illecito penale può ritenersi consumato?

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(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., disp. coord., art. 240-bis, co. 2)

Indice:

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’indagato, quale legale rappresentante di due società a responsabilità limitata, soggetti terzi nell’ambito del procedimento penale nel corso del quale era stato disposto il sequestro preventivo, a fini di confisca, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorreva per Cassazione impugnando l’ordinanza, emessa in data 10 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame perché proposta senza l’osservanza dei termini per impugnare.

In particolare, il Tribunale del riesame aveva rilevato come il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, nell’ambito di indagini svolte in relazione ai reati di associazione a delinquere e per reati tributari, fosse stato emesso il 15/07/2021 ed era stato eseguito il 03/08/2021 e che, pertanto, l’istanza di riesame, depositata via pec in data 08/09/2021, era tardiva poiché la sospensione dei termini delle indagini preliminari, di cui all’art. 240 comma 2 delle disp. coord. cod. proc. pen., non si applica nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Ciò posto, per la Cassazione dell’impugnata ordinanza il difensore dell’indagato deduceva, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 325 cod. proc. pen. e 240 bis comma 2 disp. coord. cod. proc. pen. e art. 2 comma 2 della legge n. 742 del 1969.

Secondo il ricorrente, invero, la decisione impugnata sarebbe stata emessa in violazione di legge non potendosi applicare la disciplina derogatoria alla sospensione dei termini in periodo feriale alla vicenda in oggetto in quanto i soggetti che hanno proposto la richiesta di riesame sono soggetti terzi interessati aventi diritto alla restituzione delle somme sequestrate e non i soggetti indagati, dal momento che le disposizioni normative di cui all’art. 240 bis comma 2 disp. coord. cod. proc. pen., e art. 2 comma 2 della legge n. 742 del 1969, si riferirebbero ai soli soggetti indagati, fermo restando che la stessa giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, per escludere la sospensione dei termini in periodo feriale per i reati di criminalità organizzata, avrebbe fatto riferimento al “soggetto coinvolto” da cui l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni de quo al caso in esame. 

Leggi anche La deroga prevista dall’art. 240-bis, secondo comma, disp. coord. cod. proc. pen. non è applicabile al mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen., 20 settembre 2021

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era reputato inammissibile in quanto manifestatamente infondato.

Secondo gli Ermellini, in effetti, l’assunto difensivo, secondo cui l’interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 240 bis comma 2 disp. coord. cod. proc. pen. sarebbe riferito ai soli soggetti indagati con esclusione dei soggetti terzi estranei al reato per i quali opererebbe la sospensione dei termini nel periodo feriale, a loro avviso, poggiava su una errata lettura della norma.

Premesso ciò, si evidenziava a tal proposito – dopo essersi fatto presente che l’art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito dall’art. 240-bis, disp. coord. cod. proc. pen. e ulteriormente modificato dall’art. 21-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sancisce che: «1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (…)», che la deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall’art. 240 bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali e si applica anche a qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dell’organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005; Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Sez. 2, n. 6321 del 25/11/2015), e anche a quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010; Sez. 4, n. 146 del 19/12/2018), mentre tale norma giuridica non fa alcuna distinzione quanto ai soggetti.

Oltre a ciò, era altresì evidenziato che la deroga alla sospensione dei termini delle indagini preliminari, di cui al primo comma, non opera “nei procedimenti per reati di criminalità organizzata” senza distinzione di sorta dei soggetti, indagati o terzi, e ciò è in quanto, come evidenziato da S.U., nella pronuncia n. 37501/2020, «non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata (Sez. 1, 3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, n. 1264, omissis) perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell’attività d’indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell’ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all’attività d’indagine e ne influenzano la pronta definizione», sicché «ai fini dell’esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata (…) rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati» (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010) fermo restando che,  qualora nell’ambito dello stesso procedimento, si procede per un reato per il quale non è prevista la sospensione (nella specie, il reato di associazione per delinquere) e per reati connessi per i quali essa invece opera, la ratio individuata dalle citate Sezioni Unite comporta che non applicabile la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nel caso di richiesta di riesame solo con limitato riguardo ai reati per i quali è prevista la sospensione (Sez. 2, n. 12799 del 09/03/2011) in quanto ciò che rileva, secondo la citata pronuncia, è che, non potendosi procedere alla separazione dei vari reati, è l’intero procedimento che acquista una priorità di trattazione e, quindi, anche a tutti i reati che siano connessi al reato associativo dev’essere garantita una trattazione rapida dovendosi applicare anche ad essi la regola speciale di cui all’art. 2, comma 2, legge. cit..

Ed allora, osservava il Supremo Consesso nella fattispecie in esame, se ciò che rileva, secondo le citate Sezioni Unite, è la contestazione inserita in un “procedimento di criminalità organizzata, ove il termine “procedimento” si riferisce appunto al procedimento penale considerato nel suo insieme, consegue che l’indagato e il terzo interessato alla restituzione delle cose sequestrate devono essere equiparati quanto all’applicazione della disciplina derogatoria sulla sospensione dei termini delle indagini preliminari e di quelli per proporre impugnazione (riesame/ricorso per cassazione) in un contesto, si rammenta, nel quale il legislatore ha previsto per le parti diverse (indagato/terzo) gli stessi termini per impugnare, rilevandosi al contempo che, del resto, se la ratio della disposizione è quella di evitare rallentamenti delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata, una interpretazione diversa, come quella avanzata dalla difesa che distingueva i diversi soggetti del processo penale, per i giudici di piazza Cavour, avrebbe frustrato l’esigenza sottesa alla deroga.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di legittimità ordinaria denotavano come, nel procedimento penale nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, si procedeva nei confronti di numerosi indagati per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. e per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sicchè operava la deroga alla sospensione dei termini delle indagini preliminari e il riesame proposto dal terzo interessato, in data 08/09/2021, a fronte di sequestro eseguito in data 3 agosto 2021, era, per la Corte di legittimità, inammissibile per mancanza osservanza dei termini per impugnare e come tale era stato, (sempre per la Corte) correttamente dichiarato dal Tribunale cautelare con l’impugnato provvedimento. 

Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, come opera la deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall’art. 240 bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. per i reati di criminalità organizzata.

Difatti, fermo restando che tale disposizione legislativa dispone che la “sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma (a mente del quale in “materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini” ndr.) non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, si afferma in tale pronuncia che la deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall’art. 240 bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali e si applica anche a qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dell’organizzazione, e anche a quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali, fermo restando che non tale norma non fa alcuna distinzione quanto ai soggetti, e quindi anche in riferimento agli indagati e ai terzi.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se tale precetto normativo sia applicabile o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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