Nel caso di volontà di un’amministrazione a revocare un incarico di brokeraggio assicurativo, poiché non si tratta di una manifestazione autoritativa di revoca ma solo un’espressione di volontà di scogliere il vincolo contrattuale, e non trattandosi di un

Lazzini Sonia 05/04/07
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Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 908 del 7 febbraio 2007 , in tema di giudice competente a conoscere relativamente ad una revoca  unilaterale di un incarico di broker assicurativo ci insegna che:
 
<il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo
 
:invero,come     riconosciuto dalla stessa ricorrente, la controversia ha ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo scaturente dal vincolo contrattuale sorto tra la ricorrente e l’ASL CE1 a seguito della stipulazione del disciplinare di incarico triennale per l’attività di broker e segnatamente una vicenda di tipo risolutorio conseguente a vari inadempimenti contestati all’ATI che hanno indotto l’Amministrazione ad avvalersi della revoca di cui all’art 6 del richiamato disciplinare;
 
al riguardo, si osserva che gli atti aziendali, incidendo su un rapporto contrattuale in corso con effetti di tipo estintivo e per ragioni connesse alla sua regolare esecuzione, non si configurano come manifestazioni autoritative di revoca, ma come mera espressione di volontà di scioglimento del vincolo, non giustificata da valutazioni in termini di pubblico interesse ulteriori rispetto a quelle afferenti il regolare svolgimento del rapporto negoziale; ne consegue l’assenza di qualsiasi momento di autorità che possa indurre a supporre la sussistenza di posizioni di interesse legittimo in capo alla ricorrente e quindi la giurisdizione di legittimità di questo Tribunale;
 
 tantomeno la controversia può ritenersi quale fattispecie di giurisdizione esclusiva ai sensi della legge n. 205/2000, con devoluzione a questo Giudice anche della cognizione di posizioni di diritto soggettivo, e ciò sia perché la natura dell’oggetto dell’appalto non consente di configurarlo come servizio pubblico, sia perché la giurisdizione esclusiva in ogni caso non si estende a vicende relative alla fase di esecuzione del rapporto>
 
a cura di *************
 
 
 
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione – ha pronunciato la seguente
                                  S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 7200/06 R.G. proposto *** Sviluppo s.r.l. in proprio e quale mandataria di *** s.r.l. e *** s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato *************** ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Generale Orsini n. 30, presso lo studio dell’Avvocato ***************;                                contro
 
ASL CE 1 in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato **************** ed elettivamente domiciliata in Napoli, ******* di Chiaja n. 180, presso lo studio dell’Avvocato ****************;
 
                              per l’annullamento, previa sospensione
 
a) della nota del 22 settembre 2006 prot. 19981 a firma del Direttore Generale con la quale l’ente ha proceduto a revocare unilateralmente l’incarico di broker assicurativo per un triennio conferito dall’ASL CE 1 alla ricorrente A.T.I. in esecuzione della precedente deliberazione n. 470 del 7 luglio 2005;
 
b) della deliberazione n. 361 del 20 giugno 2006, notificata con nota prot. 540/AAGG del 20 giugno 2006;
 
c) dell’art. 6 del disciplinare di incarico sottoscritto in data 14 dicembre 2005 e di ogni norma di portata lesiva dello stesso;
 
d) di tutti gli atti antecedenti, presupposti, correlati o comunque connessi.
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Vista la costituzione di giudizio della ASL CE 1;
 
Visti tutti gli atti di causa;
 
Relatore il ********************;
 
Uditi alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
 
Letto l’art. 9 della legge n. 205/2000;     
 
      Considerato che:
 
A seguito di gara pubblica, con deliberazione n. 470 del 7 luglio 2005 la ASL CE 1 conferiva all’******************* s.r.l.- *** s.r.l.- *** s.p.a. incarico triennale di brokeraggio assicurativo, provvedimento a cui faceva seguito la stipulazione di un disciplinare di incarico in data 14 dicembre 2005;
Con nota prot. n. 19981 del 22 settembre 2006 l’ASL CE 1 in esecuzione della deliberazione n. 361 del 20 giugno 2006, con la quale era stata disposta la proroga dei contratti assicurativi con l’***, revocava l’incarico all’A.T.I. per ragioni inerenti le modalità di esecuzione del rapporto;
L’ATI formulava le proprie controdeduzioni con nota del 13 ottobre 2006 a cui l’’Azienda non dava riscontro, anzi procedendo alla pubblicazione di un nuovo bando per l’affidamento del servizio;
Rilevato che:
 
avverso i richiamati atti proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la *** Sviluppo s.r.l. in proprio e quale mandataria di *** s.r.l. e *** s.p.a., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
Si costituiva in giudizio l’ASL CE 1 concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, tratteneva la causa per la decisione di merito;
Considerato che:
 
il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo:invero,come     riconosciuto dalla stessa ricorrente, la controversia ha ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo scaturente dal vincolo contrattuale sorto tra la ricorrente e l’ASL CE1 a seguito della stipulazione del disciplinare di incarico triennale per l’attività di broker e segnatamente una vicenda di tipo risolutorio conseguente a vari inadempimenti contestati all’ATI che hanno indotto l’Amministrazione ad avvalersi della revoca di cui all’art 6 del richiamato disciplinare; al riguardo, si osserva che gli atti aziendali, incidendo su un rapporto contrattuale in corso con effetti di tipo estintivo e per ragioni connesse alla sua regolare esecuzione, non si configurano come manifestazioni autoritative di revoca, ma come mera espressione di volontà di scioglimento del vincolo, non giustificata da valutazioni in termini di pubblico interesse ulteriori rispetto a quelle afferenti il regolare svolgimento del rapporto negoziale; ne consegue l’assenza di qualsiasi momento di autorità che possa indurre a supporre la sussistenza di posizioni di interesse legittimo in capo alla ricorrente e quindi la giurisdizione di legittimità di questo Tribunale; tantomeno la controversia può ritenersi quale fattispecie di giurisdizione esclusiva ai sensi della legge n. 205/2000, con devoluzione a questo Giudice anche della cognizione di posizioni di diritto soggettivo, e ciò sia perché la natura dell’oggetto dell’appalto non consente di configurarlo come servizio pubblico, sia perché la giurisdizione esclusiva in ogni caso non si estende a vicende relative alla fase di esecuzione del rapporto;
– sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;
 
                   P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
 
– Dichiara l’inammissibilità del ricorso;
 
– Spese compensate;
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 dai Magistrati
 
************************
 
*********************************, estensore
 
************** Primo Referendario
 
Il Presidente L’Estensore

Lazzini Sonia

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