Nei concorsi pubblici deve ritenersi sufficiente la valutazione in forma numerica delle prove

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E’ questo il principio con cui il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 19 ottobre 2007 n. 5468 – ha annullato la sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, 21 dicembre 2996, n. 6053.
Con la sentenza in commento, il massimo Organo della Giustizia Amministrativa ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale nei concorsi pubblici deve ritenersi sufficiente la valutazione in forma numerica delle prove, senza bisogno di alcuna aggiunta di motivazione dialettica.
In particolare, per i Giudici di Palazzo Spada, allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa.
Secondo il Consiglio si Stato, il richiamato principio, peraltro, è espressamente ribadito dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al "provvedimento" amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica "provvede" in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico.
AVV. ****************
 
 
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
In forma semplificata, ex art. 9 legge n. 205 del 2000,
sul ricorso in appello n. 6247/07, proposto da
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI LECCE,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;
C O N T R O
…………,
non costituitasi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 6053 del 21 dicembre 2996, resa "inter partes".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Vista l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, contenuta nell’atto di appello;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 28 agosto 2007, il Consigliere ************;
Udito l’avvocato dello Stato ********;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che consente al Collegio di decidere la causa in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Il presente appello è proposto dal Ministero della giustizia e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso del soggetto attuale appellato, per essere mancata una motivazione esplicita nella valutazione dell’elaborato dello stesso.
Rileva l’appellante Ministero che il Tribunale amministrativo regionale ha male interpretato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 420 del 2005, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità della votazione numerica senza specifica motivazione dialettica e, rilevata ormai la assoluta prevalenza della giurisprudenza di appello in ordine alla sufficienza del solo voto numerico, e alla insindacabilità del merito delle valutazioni, oltre alla correttezza formale del procedimento, chiede l’annullamento della sentenza appellata.
Non costituita in giudizio l’appellata, dr.ssa ***************, il Collegio ha preannunciato alla parte costituita che si riserva di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.
La causa, quindi, è passata in decisione all’udienza camerale del 28 agosto 2007.
La questione della sufficienza o meno della valutazione numerica, senza bisogno di alcuna aggiunta di motivazione dialettica è ormai pacificamente delineata dalla giurisprudenza della Sezione che, da tempo, ha affermato che, allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa.
Cosa che, peraltro, è espressamente ribadita dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al "provvedimento" amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica "provvede" in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico.
Ciò posto, è evidente che nella specie qui considerata si verte proprio sulla questione del voto numerico e se esso sia sufficiente a dare conto delle ragioni della valutazione intervenuta, ovvero se occorra, in aggiunta, una esplicita rappresentazione dialettica.
Rientrando la fattispecie nell’ampio alveo già trattato dalla giurisprudenza della Sezione, e non essendovi bisogno di ulteriore esame, in mancanza di particolarità di specie, il Collegio ritiene di poter decidere la questione cautelare con sentenza di merito in forma semplificata, accogliendo l’appello, per la sufficienza del solo voto numerico a dare conto della valutazione intervenuta, per tutto quanto prima indicato.
Le spese del doppio grado di giudizio, ricorrendo all’uopo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 agosto 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:
*********** – Presidente
***************** – Consigliere
Vito POLI – Consigliere
**************** – Consigliere
************ – Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
************************
IL SEGRETARIO
*************
Depositata in Segreteria il 19/10/2007.
 

Matranga Alfredo

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