Negato l’accesso a documenti di natura privatistica in assenza del pubblico interesse

Redazione 19/09/11
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Non può garantirsi l’accesso a contratti stipulati con aziende private che non pongono in essere attività di pubblico interesse. Il principio è stato chiarito dal Tar Lazio (sez. terza bis) nella sentenza n. 2637 del 15 settembre 2011. Nel caso di specie il collegio, da una parte, richiama l’art. 22 L. 241/1990, nel testo attualmente vigente, evidenziando il punto in cui ammette il diritto di prendere visione di documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione intendendo per tale anche il soggetto privato che per la sua investitura abbia a svolgere attività di pubblico interesse. Dall’altro, circoscrive la portata del diritto illustrandone i limiti distintivi già individuati in altra sede dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2007, n. 1119), laddove è stato riconosciuto l’accesso ai documenti dei soggetti privati “solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l’esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale”.

Per tali ragioni è stato considerato legittimo il diniego di accesso a documentazione detenuta dall’Ente EUR s.p.a. in quanto i contratti di cui la società ricorrente intendeva ottenere la esibizione inerivano ad accordi stipulati per la realizzazione di alcune iniziative (intrattenimenti musicali estivi) al di fuori di ogni collegamento con interessi di natura pubblicistica. Infatti – il Collegio afferma – anche se alla stessa EUR s.p.a. non può negarsi la attribuzione di poteri di natura pubblica allorquando agisce in tale veste, non avviene altrettanto allorchè il medesimo Ente pone in essere attività riconducibile a quella negoziale, a carattere imprenditoriale. (Lilla Laperuta)

 

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