È applicabile il principio del divieto di “bis in idem” tra procedimento penale e procedimento di prevenzione? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
1. La questione: vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale sul “ne bis in idem”
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Misure di prevenzione – confermava un provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca dei beni nei confronti del preposto.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione sia il preposto, che una terza intestataria, i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 4 legge n. 1423 del 1956, 2-bis e 2-ter legge n. 575 del 1965, 20 e 24 d.lgs. n. 159/2011, 28 e 649 cod. proc. pen., 50 Carta dei diritti fondamentale dell’UE, 4 Cedu, 24, 27 e 111 Cost..
In particolare, i ricorrenti sostenevano che l’applicazione della misura di prevenzione costituirebbe una duplicazione dei giudizi già compiuti dall’autorità giudiziaria sul proposto e sui beni ritenuti nella sua disponibilità visto che la precedente sentenza di condanna verrebbe utilizzata nuovamente per l’applicazione della misura di prevenzione, tenuto conto altresì del fatto che il preposto, essendo stato assolto, dai reati di associazione per delinquere, di riciclaggio e di intestazione fittizia, con conseguente restituzione dei beni in sequestro, non avrebbe potuto essere sottoposto a un’ulteriore procedura ablativa. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «è inapplicabile il principio del divieto di “bis in idem” tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poichè il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una “condizione” personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale» (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015).
Del resto, sempre ad avviso degli Ermellini, non sarebbe applicabile il principio del “ne bis in idem” alle misure di prevenzione nemmeno in considerazione «di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi» (Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015).
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3. Conclusioni: non è applicabile il principio del divieto di “bis in idem” tra procedimento penale e procedimento di prevenzione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è applicabile il principio del divieto di “bis in idem” tra procedimento penale e procedimento di prevenzione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il principio del divieto di “bis in idem” non si applica tra il procedimento penale e quello di prevenzione, poiché nel procedimento di prevenzione la misura si basa sulla pericolosità personale, desumibile da più fatti anche non illeciti, mentre nel processo penale si applica una sanzione per un fatto-reato accertato secondo le norme penali.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, invocare siffatto principio in relazione ad un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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