Naspi anticipata 2017: i requisiti per averla in un assegno solo

Redazione 30/03/17
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Nello stesso anno in cui per la prima volta non si potrà più beneficiare degli ammortizzatori sociali che per decenni hanno assicurato ai lavoratori licenziati o rimasti inoccupati (prime tra tutte, cassa di integrazione e mobilità), l’Inps introduce una nuova via costruttiva e propositiva, volta alla pronta rioccupazione. In particolare, nel 2017, è possibile usufruire della Naspi anticipata, erogata in un’unica soluzione, a fini imprenditoriali. Tale previsione, introdotta dalla Riforma Fornero, è stata confermata nel Jobs Act come assicurazione sociale per l’impiego. Tuttavia, in caso di ottenimento, il lavoratore dovrà rinunciare a contribuzione figurativa e assegno per il nucleo familiare.

Ma procediamo per gradi, andando ad analizzare la disciplina complessiva riservata alla nuova Naspi.

 

Naspi anticipata: chi ne ha diritto?

Ha diritto alla naspi il lavoratore che risulti inoccupato non per sua volontà e non per scelta del datore di lavoro da lui indotta. La novità risiede nel fatto che il soggetto avente diritto possa richiedere l’erogazione in un’unica soluzione delle indennità mensili che gli sarebbero versate dall’Inps di lì ai mesi successivi.

Il presupposto per l’erogazione anticipata è la volontà di avviare personalmente un’attività d’impresa, favorendo così l’autoimprenditorialità. L’agevolazione spetta però solo ad alcune attività lavorative, tra cui: l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; la ripresa, a tempo pieno, di un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Naspi.

Esclusa invece è l’erogazione a favore di chi instauri un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto tale tipologia di contratto non comporta l’avvio di un’attività in piena autonomia, né la sopportazione di rischi d’impresa.

 

Naspi anticipata: i requisiti

Concretamente, il lavoratore rimasto inoccupato deve presentare alcuni requisiti, tra cui:

  • la perdita involontaria del lavoro aver perso involontariamente il lavoro, a meno che non siano state date le dimissioni per giusta causa, o per risoluzione consensuale, se nell’ambito della procedura conciliativa per licenziamento;
  • la compilazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un nuovo impiego e di attività di formazione, orientamento, riqualificazione;
  • trovarsi, pertanto, in stato di disoccupazione;
  • aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • aver lavorato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Per conoscere l’ammontare dell’assegno che sarà erogato in un’unica soluzione, anziché mensilmente, si deve far riferimento alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione, e moltiplicata per il coefficiente di 4,33. L’assegno ammonterà al 75% di questo risultato, con il tetto massimo di 1.195 euro. Superata questa soglia, invece, l’inennità sarà composta per il 75% di 1.195 euro, più il 25% della differenza tra 1.195 euro ed il maggior importo, sino ad un limite massimo erogabile di 1.300 euro mensili.

 

Naspi anticipata: come presentare la domanda

La domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione deve essere inoltrata, per via telematica, all’Inps a pena di decadenza entro 30 giorni dalla:

  • data di inizio dell’attività lavorativa autonoma;
  • data di inizio dell’attività di impresa individuale;
  • data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa;
  • data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione Naspi, in caso di avvio dell’attività autonoma durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente terminato.

Come per la Naspi ordinaria, è prevista la perdita del beneficio previdenziale nel caso in cui si sottoscriva un nuovo contratto di lavoro subordinato, a meno che non lo si stipuli con la cooperativa di cui si ha sottoscritto una quota di capitale sociale. In casi diversi, il lavoratore dovrà restituire per intero l’ammontare dell’assegno erogato una tantum.

Redazione

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