Mutamento di giurisprudenza: “nuovo elemento” per preclusione giudicato esecutivo

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Quando il mutamento di giurisprudenza integra un “nuovo elemento” di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo.
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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 28749 del 6-04-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato un reclamo avverso un provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità di una richiesta ex art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che medesima istanza era stata già rigettata con un precedente provvedimento.
Ebbene, in questa occasione, sebbene l’interessato avesse presentato una nuova domanda, evidenziando che la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020) aveva innovato i criteri di valutazione della domanda risarcitoria, il Tribunale di sorveglianza riteneva, a suo avviso, che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale non poteva costituire titolo legittimante a superare il giudicato esecutivo sulle deduzioni già sottoposte al precedente giudice di merito e decise con provvedimento divenuto definitivo.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa del reclamante il quale denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, 35-ter Ord. pen., 125 e 666, comma 2, c.p.p., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il mutamento di giurisprudenza poteva costituire un elemento di novità idoneo a superare il c.d. giudicato esecutivo.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016) e, pertanto, il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto definitivo preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione – osservavano che il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un’interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un “nuovo elemento” di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019), deducendo al contempo che siffatta soluzione discende dall’obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo il principio di legalità, sancito, in materia penale, dall’art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, annullava l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, alla luce dei nuovi criteri di valutazione della domanda risarcitoria fissati dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto affermare il principio di diritto in base al quale intende decidere e provvedere di conseguenza.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il mutamento di giurisprudenza integra un “nuovo elemento” di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un’interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un “nuovo elemento” di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo.
Dunque, ove il mutamento di giurisprudenza avvenga in questi termini, esso, in quanto integrante un nuovo elemento, può consentire, a chi ne ha interesse, a proporre un ulteriore “incidente di esecuzione”.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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