Motivi disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro (Cons. Stato n. 1442/2012)

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Massima

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato si considera la normativa posta dalla contrattazione collettiva o quella della legge?

 

 

1.     Premessa

 

Il TAR aveva accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Ministero degli Affari esteri con il quale era stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente con il Consolato generale d’Italia; ciò a causa di motivi disciplinari.

L’amministrazione proponeva appello avverso la sentenza, ritenendo la stessa erronea in quanto “si era considerato applicabile al procedimento disciplinare nella fattispecie oggetto di controversia la normativa posta dalla contrattazione collettiva anziché quella di legge.

 

 

 

2.     Il caso concreto

 

La sentenza impugnata di primo grado aveva accolto la doglianza ritenendo illegittimo il provvedimento disciplinare  in quanto svolto secondo la disciplina pubblicistica ex art. 164 d.P.R. 18/1967 e, quindi, in difformità dalla (1) disciplina convenzionale introdotta con il CCNL per il comparto Ministeri (2).

 

 


3. Conclusioni

 

Con la sentenza in oggetto,  il Consiglio di Stato ha “ripercorso” l’iter normativo della questione precisando anzitutto che l’articolo 74, al comma 3, del d. lgs. 29/1993 ha disposto l’abrogazione di ogni disposizione in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni dello stesso decreto.

Si stabiliva come termine a quo dell’efficacia abrogativa quello della data di stipulazione del primo contratto collettivo.

Il contratto collettivo di settore (3) ha aggiunto una specifica disposizione transitoria secondo cui i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del contratto stesso dovessero essere portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

Secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato nella decisione che si commenta, le citate disposizioni devono essere, altresì, coordinate con quella dell’articolo 1, comma 4, che fa espresso rinvio ad idonea contrattazione collettiva per definire gli ambiti di applicabilità delle norme del contratto stesso ad alcune categorie di dipendenti (4).

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata.

 

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano

 

 

 _________
(1) Successiva.
(2) Del 16 maggio 1995.
(3) Al Titolo III capo IV, norme disciplinari – CCNL 16.05.1995.
(4) Ossia personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri.

Sentenza collegata

37029-1.pdf 102kB

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