I motivi che riportano meri stralci di singole prove dichiarative, avulsi dal contesto, sono inammissibili per violazione di autosufficienza. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La questione: ammissibilità dei ricorsi proposti
La Corte di Appello di Messina confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Patti, che aveva dichiarato gli imputati responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., con conseguente irrogazione della pena di un mese di reclusione, condizionalmente sospesa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione i difensori degli accusati. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva i ricorsi suesposti inammissibili.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2024; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2024).
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3. Conclusioni: sono inammissibili i motivi che riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se i motivi, che riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, sono ammissibili.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che sono inammissibili i motivi che denunciano l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione, se si limitano a citare frammenti isolati di dichiarazioni, senza considerare l’intero contesto dell’atto processuale, dato che, operandosi in tal guisa, sono violati i principi di autosufficienza e specificità.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare di ricorrere in Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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