Come vanno formulati i motivi di ricorso per Cassazione in caso di sequestro preventivo proposto da un terzo che reclama il diritto alla restituzione del bene sequestrato? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: nel ricorso contro un sequestro preventivo proposto da un terzo che rivendica il diritto alla restituzione del bene, i motivi devono riguardare esclusivamente la titolarità e la disponibilità del bene
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
Il Giudice per le indagini preliminari di Parma disponeva, nei confronti di una persona indagata in relazione al reato di cui all’art. 81 cpv cod. pen. e 31 L. 646 del 1982, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di una somma di denaro e, in mancanza o per il residuo, di ulteriori beni o valori, da individuarsi, fino alla concorrenza con tale somma, nella sua disponibilità, anche per interposta persona.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva riesame la figlia dell’indagato, in qualità di terzo interessato, poiché socio unico e rappresentante legale di una società a responsabilità limitata.
Dal canto suo, il Tribunale. di Parma, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento del riesame proposto nel caso di specie, disponeva la restituzione del conto corrente a siffatta società nella persona dell’amministratore giudiziario, rigettando nel resto la richiesta.
Detto questo, nei confronti di codesta decisione ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Formulario annotato del processo penale 2025
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di ricorso avvero un sequestro preventivo proposto dal terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, inoltre, si deve considerate che i motivi di ricorso si devono riferire esclusivamente alle questioni afferenti alla titolarità effettiva del bene e la disponibilità dello stesso e ciò anche riguardo al difetto dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora che possono assumere rilievo solo e in quanto l’assenza di questi avvalori la tesi della natura non fittizia, ma reale dell’intestazione (Sez. 3, n. 23713 del 23/4/2024; Sez. 6, n. 15763 del 13/3/2024; Sez. 3, n. 36347 dell’11/7/2019; Sez. 6, n. 42037 del 14/9/2016).
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3. Conclusioni: nel ricorso contro un sequestro preventivo proposto da un terzo che rivendica il diritto alla restituzione del bene, i motivi devono riguardare esclusivamente la titolarità e la disponibilità del bene
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come vanno formulati i motivi di ricorso per Cassazione in caso di sequestro preventivo proposto da un terzo che reclama il diritto alla restituzione del bene sequestrato.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un indirizzo interpretativo, che, nel ricorso per Cassazione proposto contro un sequestro preventivo proposto da un terzo che rivendica la restituzione del bene, i motivi devono riguardare esclusivamente la titolarità e disponibilità del bene, fermo restando che il difetto di presupposti, come il fumus commissi delicti e il periculum in mora, può essere rilevante solo se supporta la tesi della reale intestazione del bene, non fittizia.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba proporre un ricorso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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