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Indice
- 1. La questione: violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il giudice non è obbligato a rispondere a tutti i rilievi del consulente tecnico se ha motivato adeguatamente il proprio convincimento
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1. La questione: violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione
La Corte di Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva parzialmente riformato una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati a lui contestati, e segnatamente quelli di cui agli articoli 623 e 517-ter cod. pen. (riqualificando quindi questo secondo fatto originariamente rubricato sub art. 473 cod. pen.).
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo» (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020).
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3. Conclusioni: il giudice non è obbligato a rispondere a tutti i rilievi del consulente tecnico se ha motivato adeguatamente il proprio convincimento
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il giudice non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se il giudice motiva chiaramente il proprio convincimento, costui non è obbligato a rispondere a tutti i rilievi del consulente tecnico, che rappresenta solo un supporto e non una prova vincolante.
Dunque, in presenza di una motivazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, censurare un provvedimento giudiziario, solo perché non si sia ivi risposto a tutti i rilievi prospettati dal consulente tecnico.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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