Diritto di difesa e contestazioni alla CTU nella comparsa conclusionale e in appello

È possibile formulare rilievi critici a una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per la prima volta nella comparsa conclusionale o in sede di appello?

Redazione 16/04/25
Allegati

Con l’ordinanza n. 7356 del 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione di rilevante interesse pratico per gli operatori del diritto: è possibile formulare rilievi critici a una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per la prima volta nella comparsa conclusionale o persino in sede di appello? La risposta fornita dai giudici di legittimità ribadisce un principio già affermato dalle Sezioni Unite, ma l’ordinanza si distingue per la chiarezza con cui delimita i confini entro cui tali contestazioni sono ammissibili, nel rispetto del diritto di difesa. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 7356 del 19-03-2025

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Indice

1. Il contesto processuale: il caso di specie


La vicenda prende le mosse da una controversia tra alcuni attori e un istituto di credito, convenuto in giudizio per presunti addebiti illegittimi relativi a interessi capitalizzati, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni di valuta. Il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, riconosceva il credito della banca e condannava gli attori. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, che rigettava le doglianze delle parti, ritenendo tardivi i rilievi critici alla consulenza tecnica, formulati solo nella comparsa conclusionale. Da qui il ricorso in Cassazione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

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2. La questione controversa: preclusioni e contestazioni della CTU


Nel ricorso, i soggetti soccombenti in appello lamentavano, tra gli altri motivi, la violazione di numerose norme del codice di procedura civile, tra cui gli articoli 88, 101, 112, 189 e 190 c.p.c., oltre all’articolo 2697 del codice civile. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare tardive le contestazioni alla CTU, formulate appunto nella fase conclusiva del giudizio di primo grado.
La decisione impugnata si fondava su un assunto ben preciso: i rilievi alla CTU sarebbero da qualificare come vere e proprie eccezioni, e in quanto tali soggette al termine di decadenza previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.c., che impone la loro formulazione nella prima istanza utile successiva al deposito della consulenza.

3. L’intervento della Cassazione: difesa, limiti e ammissibilità


La Suprema Corte ha rigettato l’impostazione accolta dalla Corte d’Appello, richiamando quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022. Secondo il principio espresso, le contestazioni alla CTU non sempre si configurano come eccezioni processuali soggette a preclusione. In molti casi, esse rientrano tra le argomentazioni difensive che non necessitano di essere formulate immediatamente dopo il deposito della relazione tecnica.
Più precisamente, la Cassazione ha chiarito che i rilievi critici possono essere proposti:

  • anche per la prima volta nella comparsa conclusionale;
  • anche in sede di appello;

purché non si tratti di censure relative a nullità processuali disciplinate dagli articoli 156 e 157 c.p.c., e non introducano nuove domande, eccezioni, fatti o prove.
Le osservazioni devono limitarsi a porre in dubbio l’attendibilità della CTU o la correttezza del suo contenuto, con lo scopo di sollecitare il potere valutativo del giudice. In altre parole, si tratta di strumenti critici che il difensore può utilizzare per ottenere una lettura più approfondita – e magari meno acritica – dell’elaborato peritale da parte del giudicante.

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4. La decisione: accoglimento parziale e rinvio


Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione del diritto di difesa, censurando la decisione della Corte d’Appello che aveva completamente ignorato contestazioni giuridicamente fondate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e la statuizione sulle spese processuali.

5. Considerazioni conclusive


La pronuncia n. 7356/2025 si inserisce nel solco di un orientamento consolidato, ma rappresenta un’importante occasione per fare chiarezza su un tema che, nella prassi, continua a generare incertezze. Viene così riaffermato che il diritto di critica alla CTU non può essere compresso da letture eccessivamente restrittive delle norme sulle preclusioni.
Il difensore può legittimamente attendere la fase finale del giudizio per svolgere osservazioni sulle risultanze tecniche, a condizione che queste si mantengano nell’alveo delle considerazioni difensive e non si traducano in nuove allegazioni o prove. Un principio fondamentale per l’equilibrio del contraddittorio, che tutela la possibilità per le parti di reagire in modo efficace agli esiti, talvolta decisivi, della consulenza tecnica d’ufficio.

Redazione

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