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L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti in merito alla comunicazione delle spese universitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Le Università devono trasmettere all’Agenzia i dati relativi a ciascuno studente entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno precedente. Le modalità di trasmissione dei documenti sono specificate sul sito internet dell’Agenzia, e in particolare alla pagina “Faq spese universitarie“.
Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni dell’Agenzia e come è possibile esercitare l’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
Come funziona la dichiarazione delle spese universitarie?
Le Università statali e non statali sono tenute a comunicare per via telematica ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute da ciascuno studente per la frequentazione di corsi di istruzione universitaria.
La comunicazione dei dati, come specificato dal provvedimento dell’Agenzia del 19 febbraio 2016, va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati. Le comunicazioni sono effettuate, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio.
Quali dati vanno comunicati all’Agenzia?
Ma quali dati devono essere comunicati al Fisco?
Le Università devono indicare nella comunicazione i dati relativi a contributi e alle tasse d’iscrizione sostenute con riferimento all’immatricolazione, ai corsi di istruzione, ai corsi universitari di specializzazione, ai corsi di perfezionamento, ai Master assimilabili ai corsi universitari o comunque gestiti dall’Università e ai corsi di dottorato di ricerca.
Le Università non sono invece tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute dagli studenti per la frequentazione di corsi che non prevedono il rilascio di un titolo di studio, quelle relative alla partecipazione ai tirocini formativi attivi e le tasse di mora e per il rilascio di certificati.
La tassa regionale deve essere dichiarata?
A differenza delle spese relative ai contributi e alle tasse di iscrizione, l’Università è tenuta a comunicare al Fisco i dati relativi alla tassa regionale versata dallo studente solo in determinati casi.
Tenuto conto che le modalità di incasso della tassa variano da Regione a Regione, l’Università è tenuta a comunicarne l’importo solo nel caso in cui:
- gestisca per conto della Regione sia l’incasso della tassa che i relativi rimborsi erogati;
- si sostituisca del tutto alla Regione per fornire i servizi associati alla tassa e ai relativi rimborsi.
L’opposizione all’inserimento dei dati nella precompilata
È importante sapere che gli studenti possono esercitare la propria opposizione all’Agenzia delle Entrate a utilizzare i dati relativi alle spese universitarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In questo modo, le informazioni saranno cancellate e non elaborate ai fini della dichiarazione precompilata; le stesse non saranno, dunque, conoscibili da parte dei soggetti di cui lo studente è fiscalmente a carico.
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