Fra le molteplici questioni, anche giuridiche, che la inedita situazione emergenziale sta ponendo vi è anche quella legata alle sanzioni per i “trasgressori” dei nuovi obblighi e precetti volti al contenimento del contagio.
In particolare, si fa riferimento al superamento della previsione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020 che (“come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” nel rispetto, quindi, dei principi costituzionali e della riserva di legge), rinviava all’art. 650 c.p. per la repressione della trasgressione, sempre che il fatto non integrasse una più grave fattispecie criminosa[1].
Si legga anche:
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Coronavirus: il reato di epidemia. Considerazioni anche sull’eventuale concorso con l’omicidio;
- Denuncia per violazione dell’art. 650 c.p.: è ammessa l’oblazione?
- Denunce penali ex art. 650 c.p. e misure di contenimento al fine di evitare la diffusione del coronavirus.
La previgente disciplina
L’articolo 650 c.p. di per sé è, ovviamente, ancora in vigore e punisce, come si è già esaustivamente visto, la mancata osservanza dei provvedimenti dell’Autorità (e quindi anche gli obblighi imposti dal decreto di cui sopra) mediante la pena alternativa dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 206 euro.
Trattavasi, quindi, di una contravvenzione ma pur sempre di un illecito penale e, in quanto tale, soggetto alla procedura di cui al relativo codice di rito con ciò che ne conseguiva in termini di denuncia (unica misura attuabile nell’immediatezza del rilievo da parte delle autorità di vigilanza), di avvio del procedimento, di irrogazione della sanzione (prevalentemente mediante decreto penale di condanna rientrando nei presupposti di cui all’art. 459 c.p.).
Al decreto penale di condanna (laddove non opposto, ovviamente) sarebbe seguita quindi la menzione di tale “precedente” nel casellario giudiziale[2] nonché la possibile contestabilità della recidiva.
All’evidenza, era proprio “l’aurea” penale dell’illecito cui si andava incontro a dover costituire il deterrente maggiore per gli impavidi e gli irriducibili frequentatori delle strade, posto che medesimo effetto non avrebbe certo potuto suscitare l’irrisorietà della sanzione pecuniaria (oltre che la possibilità di ricorrere all’opposizione al decreto e all’oblazione, con ulteriore riduzione della pena pecuniaria ed il conseguente effetto estintivo del reato).
Così, però, non è stato e la mera denuncia non ha suscitato il timore necessario allo scopo.
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Novità dell’ultimo decreto legge 19/2020
Preso atto di ciò il Governo ha emanato in data 25 Marzo il Decreto Legge n. 19/2020 mediante il quale si rivedono le sanzioni dei comportamenti elusivi delle restrizioni imposte, puntando su una maggiore immediatezza e quindi incisività.
In particolare, quasi tutti i comportamenti che nel precedente decreto venivano considerati illecito penale (nella specie, reato contravvenzionale sub art. 650 c.p.), vengono – a decorrere dal 26 Marzo, data di entrata in vigore del D.L. n. 19 – ad essere depenalizzati, diventando illecito amministrativo.
Procedendo con ordine.
L’art. 4 del D.L. 19/2020 si apre, anch’esso, con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, quindi è ancora possibile che venga contestato un reato (V. sub nota 1) se il fatto commesso integri gli estremi di altre diverse fattispecie criminose.
Ciò che non potrà più essere contestato è l’art. 650 c.p. dato che alla trasgressione dei nuovi divieti descritti all’art. 1 dell’ultimo Decreto Legge segue una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui forbice edittale va da 400 a 3.000 euro.
L’unica eccezione è costituita dalla violazione commessa dal soggetto che non rispetti gli obblighi imposti dal suo stato di quarantena[3].Tale trasgressione continua a configurare un reato la cui sanzione prevista nel Testo Unico delle leggi sanitarie è stata appositamente modificata dal Decreto del 25 Marzo: oggi l’art. 260 R.D. 1265/1934 infatti punisce chi non osservi un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Conseguenze della depenalizzazione
Tornando, invece, alle ipotesi depenalizzate, quali sono le possibili conseguenze per i trasgressori? Dipende dal regime intertemporale previsto nel nuovo Decreto Legge e in particolare all’art. 4, comma 8: “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”.
Partendo dall’aspetto procedurale, le disposizioni da ultimo richiamate prevedono proprio la disciplina applicabile alle violazioni già commesse e già oggetto di denuncia.
Innanzitutto, per i procedimenti penali già conclusi e definiti (per esempio con l’emissione del decreto penale di condanna non opposto nei termini di legge – ipotesi ovviamente meramente astratta, poste le strettissime tempistiche, ma che si ritiene di affrontare brevemente per completezza) l’intervenuta depenalizzazione comporterebbe la revoca della condanna inflitta mediante la procedura del c.d. incidente di esecuzione, nel caso di specie dovuto all’abrogazione del reato (di cui al capo I, titolo III, Libro X, c.p.p.).
Ciò nel rispetto del principio del favor rei, della retroattività della norma penale più favorevole al reo e della cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali dell’eventuale intervenuta condanna (art. 2, comma 2, c.p.).
Il soggetto, però, non resterebbe impunito dato che l’autorità giudiziaria dovrà trasmettere gli atti alla “nuova” autorità competente e cioè quella amministrativa [4].
Altra ipotesi è quella dei procedimenti già pendenti ma non conclusi; anche in questo caso l’autorità giudiziaria inoltrerà gli atti all’autorità amministrativa (sarà il P.M. a doverlo fare o, a seconda della fase in cui si trova il procedimento, il giudice, dopo aver emesso sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato)[5].
Nei confronti di queste ipotesi aventi ad oggetto fatti commessi prima del 25 Marzo sarà possibile procedere, quindi, grazie alla disciplina intertemporale sopra riportata.
Tale previsione, infatti, ha l’effetto di derogare all’art. 1 della Legge 689/1981 (legge di depenalizzazione) in virtù del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
E’ evidente che in assenza della disciplina intertemporale si sarebbe verificato il paradossale effetto di lasciare impunito chi avesse, fino a questo momento, violato le misure anti-contagio, non essendo da una parte più perseguibile penalmente (in virtù della depenalizzazione e dei principi di successione delle leggi penali nel tempo di cui al già citato art. 2 c.p.) e dall’altro nemmeno suscettibile di sanzione amministrative, ai sensi del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge di depenalizzazione di cui sopra.
Le sanzioni
In concreto, poi, l’effetto della disposizione è che gli illeciti commessi antecedentemente l’entrata in vigore dell’ultimo decreto saranno puniti con una sanzione amministrativa pari a 200 euro (appunto la metà della sanzione minima prevista all’art. 4, comma 1, pari a 400 euro).
Quanto alle possibilità che si offrono al trasgressore la normativa prevede (fermo restando che i termini del relativo procedimento amministrativo restano sospesi fino al 15 Aprile 2020 [6]), che egli, una volta ricevuta la notificazione della violazione o comunque a fronte dell’immediata contestazione, possa entro 60 giorni[7] pagare in misura ridotta ai sensi della richiamata disciplina del Codice della Strada[8] .
In particolare, l’art. 202 C.d.S. prevede che, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessori, il soggetto è ammesso a pagare una somma pari al minimo fissato dalla singola disposizione violata ed inoltre tale somma potrà essere ulteriormente ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Opportuno evidenziare che in caso di violazione commessa mediante utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo: la somma così ottenuta a fronte dell’aumento sarà la “sanzione base” da cui partire per conteggiare la diminuzione di cui sopra.
Inoltre, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (ciò per quanto concerne le trasgressioni commesse da esercenti commerciali sanzionati altresì con la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni), ex art. 4, comma 8, D.L. 19/2020.
Modalità di corresponsione della somma
Per quanto riguarda infine le modalità di pagamento, sempre in virtù del rinvio all’art. 202 del Codice della Strada, il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario o ancora mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l’agente accertatore sia munito dell’apparecchiatura occorrente è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell’agente medesimo, mediante strumenti di pagamento elettronico; in questo caso si applica l’ulteriore riduzione prevista per i pagamenti effettuati entro 5 giorni (v. sopra). Il tutto con rilascio di idonea ricevuta.
Ulteriori rimedi
Infine, bene segnalare che il soggetto sanzionato, oltre alle sopra esposte modalità di risoluzione conciliativa del procedimento ha sempre la possibilità (rectius, il diritto) di impugnare le contestazioni delle violazioni attivando la consueta procedura di tutela in sede amministrativa.
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Note
[1] come può esserlo il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.), di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), o di epidemia (art. 438 c.p.).
[2] anche se con molti limiti, di recente anche aumentati dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122: riforma del casellario giudiziario.
[3] di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) del D.L. 19/2020, il quale impone il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”.
[4] l’art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020 prevede che “Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte”.
[5] si vedano i già richiamati artt. 101 e 102 del D. Lgs. 507/2009.
[6] come previsto dall’art. 103 D.L. 18/2020 cui l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 rinvia.
[7] non si calcola il dies a quo e se il giorno finale è festivo si proroga al successivo giorno feriale.
[8] al cui art. 202, il D.L. 19/2020, art. 4, comma 3, rinvia.
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