Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza (riflessioni a margine della legge n. 123/2007)

Stilo Leo 27/09/07
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Nell’anno 2006 si sono registrati oltre 1300 morti causati da infortuni sul lavoro. Si tratta di cifre allarmanti che testimoniano una tendenza in crescita di oltre 3 morti al giorno sul lavoro in un anno. Di fronte a quella che può essere definita una vera e propria strage, oltre all’opinione pubblica anche le massime cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica ai Presidenti del Senato e della Camera, hanno sollecitato un intervento riformatore della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. La Camera dei Deputati ha approvato il 1° agosto 2007 in via definitiva il disegno di legge A.C. 2849 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, di iniziativa del Governo, in precedenza approvato dal Senato. Di particolare interesse è il fatto che al suddetto disegno è stato abbinato l’esame della proposta di legge A.C. 2636 (Fabbri ed altri) “Disciplina organica in m
ateria di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro”.
In via preliminare, la legge, così come approvata, può essere suddivisa in due parti distinte: a) la prima parte contiene la cornice di principi e direttive che il Governo dovrà seguire nell’emanare uno o più decreti legislativi tesi al riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) la seconda parte contiene, invece, tutta una serie di disposizioni immediatamente esecutive tese ad influenzare/modificare il regime di norme attualmente vigente in materia.
Per quanto riguarda la delega, alcune significanti novità possono essere così riassunte:
– l’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
– la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale;
– la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
– la previsione di un coordinamento che investa tutto il territorio nazionale in merito alle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e una compiuta razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza;
– la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con la realizzazione di sistemi di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione;
– la revisione della disciplina degli appalti con l’istituzione di nuove misure dirette a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore; ed, inoltre, la previsione di una modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici;
– la riorganizzazione della sorveglianza sanitaria avendo come punto di riferimento gli ambiti specifici di operatività;
– la previsione dell’interpello, strumento capace di rispondere ai quesiti sull’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro
Si tratta di novità importanti a cui il legislatore delegato dovrà dare una risposta entro breve tempo. La scelta operativa del legislatore, tuttavia, non è stata solo diretta alla creazione della cornice di principi contenuti nella delega, ma si è indirizzata anche ad offrire un quadro di misure precettive dirette ad offrire soluzioni immediatamente operative.
Le principali novità di questa seconda parte della legge possono essere così sintetizzate:
–           l’art. 2 prevede che nei casi di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso, il pubblico ministero dia notizia immediatamente all’INAIL;
–           l’art. 3 procede alla modifica del D.Lgs. 626/1994, attraverso una serie di interventi diretti ad interferire sulla disciplina del contratto d’appalto e su quella del rappresentante per la sicurezza;
–           l’art. 4 dispone che: a) con D.P.C.M., previa intesa in sede di Conferenza unificata, venga dettata la disciplina tesa al coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro; b) le amministrazioni pubbliche in prima linea nell’attuazione della disciplina in esame devono necessariamente migliorare i propri archivi informativi attraverso la creazione di banche dati unificate; c) si proceda all’assunzione dei 300 ispettori del lavoro ai sensi del comma 544 della legge finanziaria 2007 e che le risorse non utilizzate a tal fine nel primo semestre 2007 (4,25 milioni di euro) siano destinate al funzionamento e al potenziamento dell’attività ispettiva, alla costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e all’incremento delle dotazioni strumentali; d) l’avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, per promuovere la conoscenza delle numerose e complesse problematiche ruotanti attorno alla mater
ia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
–           l’articolo 5, al fine di contrastare il lavoro irregolare e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere, a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall’art. 36-bis, commi 1 e 2, del D.L. 223/2006, nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro che avvengano nel settore dell’edilizia. Inoltre, viene aggiunta un’ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
–           l’art. 6 estende l’obbligo di utilizzo ed esibizione della tessera di riconoscimento per il personale di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici definendone le peculiari caratteristiche;
–           l’art. 7 stabilisce che gli organismi paritetici di cui all’art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possano effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;
–           l’art. 8 modifica l’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) mettendo in rilievo, nell’ambito della valutazione delle offerte, il parametro “costo relativo alla sicurezza”;
–           l’art. 9 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 inserendo l’art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro);
–           l’art. 10 dispone la possibilità di usufruire di un credito di imposta, a decorrere dal 2008 per il biennio 2008-2009, per le spese sostenute dai datori di lavoro per programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro da effettuare ai dipendenti;
–           l’art. 11 modifica l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 disponendo che per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione;
l’art. 12 dispone che, al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all’immissione in servizio nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale
La legge n. 123 del 3 agosto 2007 contenente la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e altre norme immediatamente precettive, si trova ad operare su un terreno in cui una parte consistente della normativa preesistente, in particolare quella contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, è rimasta in questi anni sulla carta senza trovare una concreta applicazione. Alla luce delle predette problematiche i promotori della legge n. 123/2007 hanno posto a fondamento della riforma alcune rilevanti considerazioni: – l’esigenza di diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro anche nelle scuole e nelle Università; – la necessità di compiere una lotta al lavoro sommerso ed irregolare che è spesso la principale causa degli infortuni e delle morti; – l’opportunità di sostenere le imprese che investono in formazione e sicurezza; – l’esigenza di un apparato sanzionatorio più semplice e certo
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Le problematiche connesse alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori coinvolgono trasversalmente numerose questioni di ordine culturale, sanitario, giuridico e sociale. La legge in esame e i decreti legislativi che entro qualche mese dovranno essere approvati dal Governo saranno condannati a non sortire l’effetto sperato se verrà meno la necessaria volontà politica di tutti gli enti interessati, territoriali e non, di far funzionare le strutture e i meccanismi di vigilanza, controllo e prevenzione.
Oltre alla riforma del sistema normativo è necessario fare ricorso alla professionalità dei singoli operatori del settore, analizzando, con statistiche e dati alla mano, le eccellenze che sono presenti sul nostro territorio per studiarne i processi operativi e diffonderli in quei settori che si palesano in chiara difficoltà. Bisogna creare, quindi, dei meccanismi che rendano possibile il reale scambio/confronto delle esperienze acquisite tra gli operatori della sicurezza, ad iniziare da quelli appartenenti alle strutture delle aziende sanitarie locali i cui operatori si trovano a svolgere in prima linea un difficile lavoro sul territorio. Difficoltà che aumentano proprio in quella parte d’Italia in cui il lavoro nero è maggiormente diffuso e la criminalità organizzata riesce ad imporre i suoi “standard” di sicurezza e controllo.
In questa prospettiva, un ruolo di ricongiungimento delle azioni sul territorio alle politiche nazionali di controllo e prevenzione deve essere esercitato dalle Regioni. Queste ultime non possono non fare della questione “tutela e sicurezza dei lavoratori” un momento costante e quotidiano di impegno e verifica della propria attiva istituzionale.
 
LEO STILO
 
* Il testo è tratto da L. STILO, Sicurezza sul lavoro e tutela della salute. Le novità della legge 3 agosto 2007, n.123, Experta,2007.

Stilo Leo

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