Quando possono essere concesse le misure alternative alla detenzione (commento a sentenza). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: concessione misure alternative
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
In particolare, a ragione di codesta decisione, il Tribunale poneva l’insufficiente revisione critica della devianza e l’inadeguatezza delle opportunità risocializzanti prospettate, anche per la mancata disponibilità del condannato allo svolgimento di attività in funzione riparatoria.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Difatti, secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata: si sarebbe arrestata al rilievo di precedenti penali ormai risalenti; avrebbe pretermesso le favorevoli risultanze dell’inchiesta sociofamiliare; avrebbe sottovalutato ogni ulteriore indice (tra cui l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e la titolarità di attività di lavoro) deponente per l’ottenimento della misura alternativa, già in passato utilmente disposta. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte considerava il ricorso suesposto infondato, reputando come il giudice di merito si fosse correttamente attenuto ai seguenti principi di diritto: 1) la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012); 2) il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità, sull’evoluzione della medesima dopo il commesso reato e sulla condotta attuale di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017); 3) rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l’effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010), fermo restando che la relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità se risulta sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando possono essere concesse le misure alternative alla detenzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel decidere se concedere o meno le misure alternative alla detenzione, la magistratura di sorveglianza deve valutare individualmente ogni caso, considerando la meritevolezza del condannato per il beneficio richiesto e se quel beneficio aiuterà effettivamente il reinserimento sociale del condannato, fermo restando che il giudice non è vincolato dalle valutazioni degli osservatori del condannato ma deve tener conto delle informazioni sulla sua personalità, sul suo cambiamento dopo il reato e sulla sua condotta attuale, le quali, a loro volta, devono essere valutate in relazione agli obiettivi rieducativi della misura e al rischio di recidiva del condannato.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se siano stati correttamente riconosciuti, o negati, siffatti benefici penitenziari.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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