Minori disabili: assegni Inps di invalidità, quale scegliere?

Redazione 09/03/17
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Anche per i minori esistono forme di sostegno alla disabilità, così come in materia di assegni pensionistici per invalidi civili. In particolare, la lettera della legge di riferimento (Art. 2, l. n. 118/1971), definisce invalido civile il minore di 18 anni affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbia difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici e delle funzioni tipiche dell’età interessata. Il parametro preso a riferimento per la valutazione del grado di invalidità, ed eventualmente la concessione dei benefici, è dunque la capacità dei minori a svolgere quello che costituirebbe prettamente il loro “lavoro”, ossia la frequenza della scuola dell’obbligo e lo studio.

Il concetto di invalidità, infatti, nell’ambito della disciplina generale, cioè riferita ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ruota attorno alla capacità degli stessi a svolgere mansioni lavorative. Un individuo può essere disabile, ma non necessariamente invalido, a seconda della gravità della disabilità, e sul come questa si ripercuote sull’idoneità al lavoro.

 

Minori Disabili: quali benefici esistono?

La disciplina previdenziale dei minori affetti da invalidità è affidata all’Inps, che è dunque chiamato ad erogare alcuni sussidi. Tra questi, i principali sono costituiti da due indennità incompatibile tra loro, e quindi che si escludono vicendevolmente a seconda dei casi.

  • l’indennità di frequenza (ex l. n. 289/1990 )
  • l’indennità di accompagnamento(ex L. n. 18/1980)

 

L’indennità di frequenza

In particolare, l’indennità di frequenza spetta di diritto ai minori di anni 18 che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito. La finalità primaria cui l’indennità cerca di ottemperare è l’agevole inserimento scolastico del minore. Ha un importo che ammonta a 279,47 euro mensili per il 2017 con un limite di reddito annuale pari a 4.800,38 euro.

I requisiti che devono ricorrere, dunque, ai fini dell’ottenimento dell’assegno previdenziale, sono:

  • la minore età
  • l’affezione di determinate patologie che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei soggetti
  • la frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di corsi di formazione professionale, nonché trattamenti terapeutici o di recupero in centri specializzati.
  • L’invio all’Inps di apposita domanda, allegando il certificato medico che attesti le patologie del minore, i cicli terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale.

Essendo un contributo prettamente scolastico, volto a sostenere l’inserimento del minore tra i suoi coetanei, anche attraverso strumenti specifici per il caso di specie, la sua erogazione è sospesa nel caso in cui il minore si astenga dalla frequenza scolastica, ad esempio, a causa di un ricovero continuativo o permanente. Non solo: in coerenza con quanto appena enunciato, lo stesso contributo economico è erogato per nove mensilità, in corrispondenza dell’anno scolastico, quindi da ottobre a giugno. L’unico modo per ottenerlo anche nei mesi di vacanza estiva, è la attestazione di frequenza di corsi di studio o centri di recupero, da allegare ad apposita domanda.

 

L’indennità di accompagnamento

Tutt’altra natura ha invece l’indennità di accompagnamento: quest’ultima è concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale, che si ha quando il minore non sia in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Essendo connessa alle difficoltà motorie del minore, la stessa è

  • erogata per 12 mensilità
  • indipendente dai requisiti di reddito
  • indipendente dall’età del soggetto: infatti, al compimento del 18 esimo anno d’età, l’indennità continuerà ad essere erogabile a suo favore nel caso in cui sussistano ancora le esigenze precedenti.

L’indennità di accompagnamento ha un importo che, per l’anno 2017, è pari a circa 515 euro mensili. È sospesa se il minore viene ricoverato in un istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L’assegnazione di una delle due indennità dipende dalla valutazione operata da parte dell’Istituto previdenziale, sulla base dei certificati medici allegati, che espongono il panorama dei singoli casi di specie. Tuttavia, le due indennità in questione sembrano essere in rapporto di sostituzione l’una dell’altra: ciò non solo in quanto la seconda prevede un trattamento economico più favorevole, ma in quanto assicura un’assistenza caratterizzata da continuità nel tempo: la sostanziale differenza, è che l’indennità di accompagnamento è assegnata in riferimento alla sola situazione di specie del soggetto richiedente, senza che sia necessario operare un raffronto tra le sue “capacità scolastiche” e quelle dei coetanei, a volte non indicative della più complessa situazione del minore.

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