Mediaconciliazione obbligatoria: per l’ANAI è un nuovo fallimento dichiarato

Redazione 18/09/13
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Anna Costagliola

L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani (ANAI), in occasione della sua entrata in vigore, ribadisce l’illegittimità della media-conciliazione obbligatoria. A partire dal prossimo 20 settembre, infatti, torna la mediazione civile e commerciale obbligatoria, seppur in via sperimentale per quattro anni, per la maggior parte delle controversie civili, eccetto quelle riguardanti le responsabilità civile per circolazione di veicoli. Va ricordato, in proposito, come l’obbligo del previo esperimento del tentativo di conciliazione, inteso quale condizione di procedibilità per il giudizio innanzi al giudice fosse già in vigore dal 2011, ma la normativa di riferimento (D.Lgs. 28/2011) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega, ritenendo la Corte che il legislatore avesse travalicato i limiti della stessa, che non contemplava l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione (Corte cost. sent. 272/2012). Occorreva, pertanto, ripartire da zero nella disciplina dell’istituto, e il Governo lo ha fatto reintroducendo l’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento pre-contenzioso diretto a selezionare l’accesso alla giustizia attraverso un decreto legge, il D.L. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. decreto del fare), successivamente convertito nella L. 98/2013.

Così, a distanza di non molto tempo dalla declaratoria di illegittimità della Consulta, la mediazione civile è rimasta obbligatoria ma in versione assai più soft rispetto a come era stata concepita nella sua originaria versione.

I cambiamenti più rilevanti sono relativi ai seguenti aspetti:

a) semplificazioni della procedura e riduzione dei termini di durata della stessa, scesi da 4 a tre mesi;

b) introduzione del criterio della competenza territoriale, per cui se prima era possibile incardinare la mediazione presso qualsiasi organismo, d’ora in avanti le parti possono presentare istanza di mediazione solo presso gli organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;

c) introduzione dell’obbligo dell’assistenza tecnica dell’avvocato quando la mediazione sia condizione di procedibilità ex lege; In tal modo viene valorizzato il ruolo dell’avvocato nella procedura, facendo prevalere la linea forense secondo cui la difesa dei diritti è prerogativa dell’avvocatura;

d) estensione anche al giudizio di appello della possibilità per il giudice di prescrivere la mediazione alle parti, ma senza l’obbligo per il giudice di indicare l’organismo di mediazione, lasciandosi così spazio all’autodeterminazione delle parti nella relativa scelta;

e) previsione per cui la condizione di procedibilità si considera soddisfatta anche se al primo incontro non è raggiunto l’accordo, e in questo caso nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione.

Inoltre, e si tratta ancora di una modifica importante, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo, elemento questo che permette un sensibile risparmio di tempo e di spese.

Ad onta delle descritte semplificazioni, l’ANAI, a due giorni dall’entrata in vigore della nuova mediazione obbligatoria, non ha mancato di manifestare, ancora una volta, il proprio disappunto in ordine alla validità di uno strumento che è si già rivelato un fallimento nel nostro Paese, rilevando come in Europa vengano implementate solo la conciliazione endo-processuale e quella facoltativa.

Sostiene l’ANAI che la ribadita obbligatorietà è viziata da incostituzionalità perché preclude l’accesso immediato al giudice ed è sicuramente volta ad allungare i tempi delle controversie in quanto impone di portare in «mediaconciliazione» vertenze di un certo rilievo (quali divisioni, successioni, diritti reali, responsabilità medica, danni per diffamazione, etc.) che spesso le parti, nonostante ripetuti tentativi, non hanno potuto conciliare e che possono decidersi solo in via giudiziaria, eventualmente anche con un accordo che deve maturare nel tempo.

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