Matranga A. (a cura di) Daspo: va ridotto il divieto di acceso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, se la sanzione applicata non è “adeguata e proporzionale” rispetto ai fatti contestati.

sentenza 06/12/07
Scarica PDF Stampa
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce con l’ordinanza in commento ha ridotto la sanzione con cui si è vietato al ricorrente l’accesso agli stadi per tre anni con obbligo di firma. I fatti riguardanti il ricorrente si riferiscono ad una gara interna del Lecce della passata stagione, quella con il Napoli. Nell’occasione sarebbe stato visto dalle forze dell’ordine presenti quel giorno con il volto travisato insieme ad altri ultrà e successivamente riconosciuto. Pur non avendo il ricorrente partecipato a particolari azioni, sulla base della normativa che vieta il travisamento in luogo pubblico è comunque stato passibile di Daspo.
Nel caso, il Tar ha ridotto il divieto di acceso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive da tre anni ad un anno, applicando la misura di "adeguatezza e proporzionalità" della sanzione, rispetto ai fatti contestati.
 
AVV. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 1122/2007
 
                               Registro ********:              1664/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                                              Presidente, relatore  
ENRICO D’ARPE                                                                              Cons.
MASSIMILIANO BALLORIANI                                  Primo Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 21 Novembre 2007
 
Visto il ricorso 1664/2007 proposto da:
…………..
 
rappresentato e difeso da:
MILLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA MILIZIA 51
presso
MILLI GIUSEPPE  
 
contro
 
QUESTORE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 2838/07/Div.Anticr. MP in data 11/5/06 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto "… di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A,B,C1,C2 e serie minori, per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento … vieta altresì allo stesso di accedere, per il raggio di un chilometro, alle zone circostanti gli stadi e i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati…";
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
QUESTORE DI LECCE
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. ***** e l’Avv. dello Stato *********;
 
Considerato che non viene totalmente smentito che almeno in un certo momento il ricorrente fosse a volto coperto ("travisato") e che fosse prossimo se non inserito in un gruppo di 150 tifosi;
Considerato, peraltro, che il ricorrente è stato individuato solo nel predetto momento per di più non in evidente partecipazione a fasi di disordini per cui pare necessario portare a proporzione la sanzione applicata;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1664/2007) la suindicata domanda cautelare in parte e, per l’effetto, riduce ad un anno il divieto di accesso agli stadi.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 21 Novembre 2007
 
************ – Presidente, Estensore
 
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 novembre 2007

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento