Matranga A. (a cura di) DASPO: va annullato il divieto di accesso agli stadi se viene provata l’estraneità ai fatti del ricorrente.

sentenza 06/12/07
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Con la decisione in rassegna il Tar Lecce ha sospeso il divieto di accesso agli stadi irrogato nei confronti di uno dei tanti ultrà leccesi che la scorsa stagione è stato diffidato a seguito di episodi di varia natura avvenuti dentro o intorno allo stadio "Via del Mare".
Secondo il provvedimento impugnato, durante una gara interna del Lecce disputata lo scorso anno, il ricorrente avrebbe istigato gli altri tifosi, cercando di alimentare una protesta collettiva contro il decreto Amato da poco entrato in vigore. Pesantissima la sanzione comminata: tre anni con obbligo di firma.
Nel caso, il Tar ha sospeso il divieto gravato ritenendo credibili gli indizi di prova forniti dal ricorrente che ha dimostrato di essere stato estraneo ai fatti attribuitigli.
 
AVV. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 1123/2007
 
                   Registro ********:         1665/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                               Presidente, relatore  
ENRICO D’ARPE                                              Cons.
MASSIMILIANO BALLORIANI                       Primo Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 21 Novembre 2007
 
Visto il ricorso 1665/2007 proposto da:
……………
rappresentato e difeso da:
MILLI GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA MILIZIA 51
presso
MILLI GIUSEPPE  
 
contro
 
QUESTORE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 1568/07/Div.Anticr. MP in data 11/5/06 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto "… di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A,B,C1,C2 e serie minori, per un periodo di anni TRE, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento … vieta altresì allo stesso di accedere, per il raggio di un chilometro, alle zone circostanti gli stadi e i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati…";
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
QUESTORE DI LECCE
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. ***** e l’Avv. dello Stato *********;
 
Considerato che il ricorrente ha affermato, dando credibili indizi di prova, di essere stato estraneo ai fatti attribuitigli, mentre nulla appare dedotto a sostegno delle ragioni espresse nel provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1665/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la sanzione applicata al ricorrente.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 21 Novembre 2007
 
************ – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 21 novembre 2007

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