Mancata sospensione del processo amministrativo in grado di appello senza rimedio in Cassazione

L’errore di attività del Consiglio di Stato che non ha disposto la sospensione del processo amministrativo, in attesa della definizione di quello civile, non da luogo ad alcun superamento dei limiti esterni della giurisdizione e, come tale, non trova rimedio in Cassazione.

Il caso ordinanza n. 30651/2018 Cassazione Civile – Sezioni Unite

La società di una squadra di calcio, titolare del diritto di superficie su uno stadio, ricorreva alle Sezioni Unite della Cassazione denunciando la violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa di legittimità, con sconfinamento in quella ordinaria, da parte del Consiglio di Stato.

Lamentava la società che lo stesso, confermando una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune all’installazione di due grandi insegne, ciascuna di circa 65 mq di superficie.

La ricorrente si affidava a due motivi, ma il Consesso dichiara il ricorso inammissibile.

La decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censurava il Consiglio di Stato per avere – in violazione dell’art. 111, comma 8, Cost. – travalicato i limiti della giurisdizione assegnata, avendo deciso in materia di diritti soggettivi.
Vi era, infatti, un contratto che sarebbe stato erroneamente qualificato come rapporto di concessione.
Con il secondo motivo, si censurava il Consiglio di Stato per non avere – sempre in violazione dell’art. 111, comma 8, Cost. – sospeso il processo amministrativo “in attesa della definizione di quello civile” ai sensi degli artt. 79 Decreto Legislativo n. 104/2010 e dell’art. 295 codice di procedura civile.

Ma il Consesso ritiene il ricorso inammissibile.

Richiamandosi a due pronunce (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 2802 del 2018), afferma che con il primo motivo vengono addebitati al Consiglio di Stato errores in iudicando, per aver erroneamente ritenuto l’art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 applicabile alla concreta fattispecie, e per aver erroneamente ritenuto che l’atto di costituzione del diritto di superficie fosse una concessione.

Relativamente al secondo motivo, cioè la mancata sospensione del processo amministrativo in attesa della definizione di quello civile, le Sezioni Unite chiariscono che viene censurato un errore di attività del giudice pacificamente commesso nell’esercizio della giurisdizione amministrativa.
Ne consegue che nessun superamento dei limiti esterni alla giurisdizione si è verificato.

Dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la società ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali del Comune, e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi un cui «l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale».

Osservazioni

Il Comune aveva ritenuto applicabile l’art. 47 del regolamento di attuazione del codice della strada, che definisce i mezzi pubblicitari.
L’errore di attività del Consiglio di Stato che non ha disposto la sospensione del processo amministrativo, in attesa della definizione di quello civile, non da luogo ad alcun superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
Come tale, non trova rimedio in Cassazione.
Rimane eventualmente esperibile solo l’impugnazione per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

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Giurisprudenza rilevante.
C.Cost. 6/2018
Cass. SS.UU. 2802/2018

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
Vigente al: 12-12-2018
Art. 79 – Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.
2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello è deciso in camera di consiglio.
Permalink al Testo Integrale

Codice di procedura civile
Vigente al: 12-12-2018
Art. 295. – Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Permalink al Testo Integrale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Vigente al: 12-12-2018

3. PUBBLICITA’ SULLE STRADE E SUI VEICOLI
(Art. 23 Codice della Strada)
Art. 47 (Art. 23 Cod. Str. – Definizione dei mezzi pubblicitari
1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.
3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Graziotto Fulvio

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