Mancata impugnazione del difensore: non costituisce caso fortuito

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Non costituisce caso fortuito o forza maggiore il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione.

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Corte di Cassazione-sez. I pen.- sent. n. 48872 del 17-10-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Roma rigettava un’istanza di restituzione nel termine proposta, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo insussistente la situazione di caso fortuito o forza maggiore dedotta dalla difesa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell’istante che, tra i motivi ivi addotti, deducevano inosservanza o erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non avrebbe avuto alcuna responsabilità in merito alla mancata proposizione dell’atto di appello, posto che il difensore non gli avrebbe mai comunicato l’avvenuta pronuncia della sentenza di condanna, con ciò venendo integrata una situazione di caso fortuito o forza maggiore.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla mancata o l’inesatta impugnazione del difensore


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che non costituisce caso fortuito o forza maggiore il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione.
Come appena visto, difatti, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, ritenere sussistente una causa di caso fortuito o di forza maggiore solo perché il proprio legale non abbia impugnato, o non abbia impugnato correttamente.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, in quanto contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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