Mancata esecuzione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno: rassegna giurisprudenziale

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COME GESTIRE I LAVORATORI
DALLA CRISI AL FALLIMENTO

Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013

 

 

 

 

 

Sommario: 1.

 Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale.

 

1. Nozioni generali

Come noto la tutela reale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 della legge n. 300/1970, ovvero il c.d. Statuto dei lavoratori, si applica ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti nell’unità produttiva ove è occupato il prestatore di lavoro licenziamento oppure nell’ambito dello stesso comune.

Il giudice con la sentenza che dichiara inefficace, nullo o annullabile il provvedimento di licenziamento ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nello stesso posto di lavoro precedentemente occupato.

Il provvedimento di reintegra ha l’effetto immediato di operare, ex tunc, la ricostituzione del rapporto lavorativo.

Il lavoratore reintegrato ha diritto di essere riammesso nel medesimo posto di lavoro occupato, come già detto, al momento dell’illegittimo licenziamento, essendo irrilevante la circostanza che al posto di lavoro da lui prima occupato sia stato, nelle more, adibito altro lavoratore.

 

2. Casistica giurisprudenziale

Per la mancata esecuzione dell’ordine di reintegra il prestatore di lavoro può richiedere il risarcimento dei danni ulteriori, anche non patrimoniali.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso richiamando la sua giurisprudenza secondo cui nel regime di tutela reale ex art. 18 L. n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra e che il Giudice, in presenza della relativa prova – il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante ricorso alla prova presuntiva – possa liquidarlo equitativamente.

E’ lo stesso comportamento del datore di lavoro, quando non ottempera con immediatezza all’ordine di reintegrazione, che lo espone ad ulteriori conseguenze sul piano risarcitorio facilmente evitabili attraverso un pronto adempimento del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro; non vi è pertanto alcuna duplicazione del risarcimento già effettuato attraverso la corresponsione delle retribuzioni dovute, in quanto l’ulteriore danno è strettamente collegato ad un comportamento omissivo datoriale solo eventuale, così come l’onere della prova del danno è a carico del lavoratore. Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2013, n. 9073

L’art. 18, comma 4, St. Lav., come sostituito dall’art. 1, comma 42, l. 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), prevede che il giudice dispone la reintegra del lavoratore, se non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, per “insussistenza del fatto contestato” o quando il fatto rientri tra le condotte punibili con sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili. Per quanto riguarda l’”insussistenza del fatto contestato”, la norma in questione, parlando di “fatto”, fa necessariamente riferimento al c.d. “fatto giuridico”, inteso come fatto globalmente accertato, nell’unicum delle sue componenti oggettive e soggettive. Rientra tra le condotte punibili con “sanzione conservativasulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”, per cui il giudice dispone ugualmente la reintegra se sia inflitto invece il licenziamento, la “lieve insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici”, per cui il contratto collettivo nazionale dell’industria metalmeccanica (art. 9, sez. 4, tit. 7 Ccnl 2008) applicato nella specie, prevede espressamente solo sanzioni conservative, nella diversa gradazione ivi contemplata (nella specie, il giudice ha ritenuto che proprio in questa norma contrattuale rientrasse il fatto commesso dal ricorrente). Trib. Bologna, 15 ottobre 2012, in Lav. nella giur. 2012, 1190

L’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di esecuzione forzata, in quanto l’esecuzione in forma specifica è possibile solamente per le obbligazioni di fare di natura infungibile, mentre la reintegrazione nel posto di lavoro comporta non soltanto la riammissione in azienda (e cioè un comportamento passivo riconducibile a un semplice “pati”), ma anche un indispensabile e insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro, consistente, tra l’altro, nell’impartire al dipendente le opportune direttive, nell’ambito di una relazione di reciproca e infungibile collaborazione. Tale incoercibilità non ha peraltro alcun collegamento con la sanzione prevista dall’art. 18, u.c., Stat. Lav., che deve comunque essere applicata in caso di inottemperanza, anche parziale, all’ordine di reintegrazione

Il Giudice nomofilattico esclude che, il provvedimento di reintegra disposto ex art. 18 L. 300 del 1970, al pari di ogni obbligazione fungibile, possa conoscere una fase di coatta esecuzione, a fronte della inerzia serbata dal datore.

Ciò in quanto, il dictumgiudiziale  non importa soltanto il reinserimento del lavoratore nell’azienda, ma una condotta fattiva del datore di lavoro, consistente nell’impartire al dipendente le misure atte a ripristinare una reciproca ed infungibile collaborazione. Tale quid pluris, per fatti immanenti, non si presta ad essere realizzato mediante prestazione succedanea ad opera di un terzo. Cass. civ., 18 giugno 2012, n. 9965, in Lav. nella giur., 2012, 815

 

Il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno professionale in caso di mancata esecuzione, da parte dell’azienda, dell’ordine di reintegrazione, in base all’articolo 18 della Legge n. 300/1970.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, pur rilevando che in materia non è applicabile l’art. 2103 cod. civ., in quanto anche il diritto al risarcimento del danno professionale si fonda, in caso di licenziamento, sull’art. 18 St. Lav..

Il risarcimento dei danni professionali conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella fattispecie prevista dall’art. 18 St. Lav. in quanto quella regolata dall’art. 2103 cod. civ., presuppone l’attualità in fatto e in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso; sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all’ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dall’art. 18; conseguentemente nel regime di tutela reale “ex” art. 18 St. Lav. avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa ottenere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo nella reintegra.

Quanto alla prova di siffatto ulteriore danno, escluso che possa ritenersi in re ipsa  è, però, da ritenersi ammissibile che, a fronte di precise allegazioni, quali ad esempio, della lunga inattività e/o di una particolare collocazione lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità, il giudice possa avvalersi, per considerare raggiunta la relativa dimostrazione, della prova presuntiva (1). Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2009, n. 15915

 

La mancata esecuzione dell’ordine di reintegrazione in via d’urgenza del prestatore di lavoro licenziamento costituisce reato.

Si configura l’elusione di un provvedimento cautelare, punita ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 388 c.p. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2001, n. 33860.  

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

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(1) Cfr. http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3609&Itemid=131

Rinaldi Manuela

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