La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16168 del 18 aprile 2024, ha chiarito che la mancata denuncia di smarrimento del proprio cane non comporta una sanzione penale, ma solo amministrativa.
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Indice
1. I fatti
Tribunale di Castrovillari ha condannato l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 727 cod. pen. per avere, quale proprietario di un cane provvisto di microchip identificativo registrato all’anagrafe canina dell’Asl, abbandonato l’animale.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l’imputato affidato a diversi motivi. In particolare, si deduceva violazione di legge, vizio di motivazione, violazione di norme processuali e delle norme relative alla valutazione della prova per avere il Tribunale affermato la responsabilità penale senza aver adeguatamente considerato le risultanze processuali, da cui emerge che l’imputato ha dichiarato che l’animale era solito allontanarsi anche per giorni. Il cane è stato poi catturato in Calabria, a 200km di distanza da dove veniva custodito, nella regione Puglia, e l’imputato, pur manifestando pieno interesse al recupero dell’animale, si è trovato nell’impossibilità materiale di effettuare il ritiro, inizialmente a causa dei limiti imposti agli spostamenti da una Regione all’altra dalla normativa in tema di emergenza pandemica e, successivamente, a causa delle gravi condizioni economiche nelle quali versava, dovute all’interruzione di attività lavorativa. Sotto questo profilo, dunque, veniva evidenziata la carenza di dolo dell’imputato nell’abbandono di animali.
Inoltre, venivano presentate doglianze relative alla tenuità del fatto, al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.
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Formulario Annotato del Processo Penale
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2. Mancata denuncia di smarrimento del cane: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva preliminarmente che, a prescindere dalle doglianze formulate, il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Infatti, l’art. 30, comma 1, lett. b), l. n. 7/2020 della Regione Puglia (“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione“) punisce, con sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00, la condotta del detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’animale.
Ad avviso della Corte, la condotta del caso di specie è ricollegabile a tale norma.
Si evince, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata che l’affermazione della responsabilità è fondata sulla base di due specifici elementi fattuali: il rinvenimento del cane in Calabria e la mancata presentazione di una denuncia di smarrimento dell’animale. Dall’apparato argomentativo risulta che la condotta per la quale l’imputato è stato condannato è l’omessa denuncia di smarrimento, da presentarsi presso l’anagrafe canina della Regione Puglia, ove l’animale era custodito.
La Suprema Corte afferma che non può applicarsi l’art. 727 cod. pen. “in forza del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen.. La norma penale infatti punisce il reato di abbandono di animali, nozione che comprende qualunque condotta di dolosa volontà di non tenere l’animale con sé o l’attuazione di comportamenti di inerzia e di violazione dei doveri di cura e di custodia del proprio animale, ma che non prevede alcun obbligo penalmente sanzionato di denunciare lo smarrimento dell’animale“.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha precisato che “non integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen. neppure sotto la forma dell’abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi, nell’attesa della cessione a privati, vengano assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia“.
Deve, dunque, escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Infatti, la Corte sottolinea che “si configura il reato in questione solo nel caso in cui il proprietario abbia affidato il proprio cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell’animale, qualora sia concretamente prevedibile (per l’inaffidabilità. o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria) che l’inadempimento possa determinare l’abbandono del cane da parte del canile“.
La Suprema Corte ha, quindi, annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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