Mancata Autodichiarazione e art. 337 c.p.: profili di applicabilità

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La pandemia legata alla diffusione del virus Covid – 19 (c.d. Coronavirus), ha costretto il governo all’emanazione di numerosi provvedimenti che, tra Decreti Legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno ormai come ben noto modificato radicalmente la libertà di movimento dei cittadini.

Da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 consente spostamenti al di fuori della propria abitazione solo per cause lavorative, di salute o necessità,  comprovabili mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 da esibire ad ogni richiesta delle forze dell’ordine.

Se lo spostamento non è giustificabile si incorre nel reato di cui all’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità“, che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro di multa.

Ma al di fuori della fattispecie di cui all’art. 650 c.p., a che condizioni a seguito della mancata autodichiarazione richiesta dal Dpcm 9 marzo 2020 può integrarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 c.p.?

Le ipotesi problematiche dell’art. 337 c.p.: la resistenza passiva e la fuga

Come noto l’art. 337 c.p. punisce “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni“.

Ora, se non sembrano porre problemi interpretativi i casi in cui l’agente ponga concretamente in essere violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, durante il compimento di un atto d’ufficio o di servizio, rientrando questi pacificamente all’interno dell’art. 337 c.p., considerazioni differenti potrebbero porsi nel caso di resistenza passiva o di fuga da parte dell’agente nei confronti del pubblico ufficiale.

In tali casi infatti la giurisprudenza di legittimità ha contribuito a tracciare i confini di applicabilità della disposizione in esame.

Innanzitutto occorre precisare che la Cassazione ritiene idonea ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche la c.d. violenza impropria, ovvero quella che “pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto (il pubblico ufficiale, n.d.r.), si riverbera negativamente nell’esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola[1].

La resistenza passiva invece, non implicando alcuna forma di violenza o minaccia, rimane esclusa dalla lettera della legge e non concorre a configurare il reato ex art. 337 c.p.[2]

Per quanto concerne la fuga, invece, occorre distinguere due ipotesi; la prima ricorre nel caso in cui l’agente, dandosi alla fuga ponga in essere condotte idonee a creare situazioni di pericolo per gli inseguitori o per i terzi, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale[3].

Tale interpretazione pare condivisibile tanto alla luce dell’accezione di violenza impropria prima richiamata, quanto perché conformemente al tenore letterale dell’art. 337 c.p. una fuga spericolata da parte dell’agente può considerarsi un comportamento idoneo ad opporsi concretamente all’attività del pubblico ufficiale.

Tuttavia, la fuga astrattamente considerata non è ritenuta idonea a configurare gli estremi della violenza o della minaccia tutte le volte in cui vi sia la mancanza di elementi che “rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l’indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali operanti[4].

Pertanto, nel caso in cui l’agente nell’atto della fuga non crei situazioni di pericolo non potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 337 c.p.

Gli altri reati commessi nei confronti dei pubblici ufficiali: mancata autodichiarazione e artt. 495 e 651 c.p.

Oltre alla accennata ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p., occorre valutare se la mancata autodichiarazione in relazione agli spostamenti possa integrare i reati di cui agli artt. 495 e 651 c.p., rispettivamente “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui” e “Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale“, entrambi commessi nei confronti di pubblici ufficiali come per l’ipotesi di cui all’art. 337 c.p.

Pur se astrattamente configurabili entrambe le ipotesi di reato nei confronti dell’agente che mente al pubblico ufficiale al momento del controllo dell’autodichiarazione citata, occorre riportare quanto riferito in proposito da Giovanni Maria Flick, ex Presidente della Corte Costituzionale, in una recente intervista[5], ove ha affermato che le false dichiarazioni inerenti lo spostamento dalla propria abitazione non riguardano né l’identità, né la qualità, né lo stato della persona, salvo l’adesione a “un’interpretazione abbastanza ardua, in contrasto con la legge sulle dichiarazioni sostitutive[6].

Occorre peraltro ricordare che entrambi i reati previsti dagli artt. 495 e 651 c.p. possono concorrere con il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., attesa la diversità delle condotte materiali poste in essere dall’agente nonché i beni giuridici protetti dalle disposizioni penali ora considerate: in un caso la veridicità di quanto è dichiarato in un atto pubblico, oltre al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, nell’altro l’integrità psicofisica dei pubblici ufficiali e degli addetti a un pubblico servizio.

Riflessioni conclusive

Da quanto sopra prospettato appare evidente che nel momento in cui le forze dell’ordine effettuano un controllo in merito alla legittimità degli spostamenti dei cittadini, in conformità con il Dpcm 9 marzo 2020, il reato di resistenza a pubblico ufficiale potrà ben configurarsi sotto svariate forme.

In primis, nella sua manifestazione per così dire classica, ovvero quando l’agente impiega concretamente violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio al fine di ostacolare i loro doveri d’ufficio, coartando fisicamente o psicologicamente tali soggetti passivi.

In secundis il reato di cui all’art. 337 c.p. potrà configurarsi nel caso in cui, a seguito di un controllo in merito alla citata autodichiarazione, l’agente si dia alla fuga creando una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica o per le forze dell’ordine.

Di converso, non potrà rispondere ai sensi dell’art. 337 c.p. colui che si da alla fuga senza creare i pericoli appena menzionati per gli operanti o per i terzi.

Medesima considerazione nel caso in cui l’agente operi una sorta di resistenza passiva, senza l’uso di violenza o minaccia ma limitandosi a sottrarsi al controllo degli operanti.

Per entrambe queste ultime ipotesi appena considerate, peraltro, resta ferma la possibile contestazione di altri reati, primo fra tutti quello previsto dell’art. 650 c.p.

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Note

[1] Cfr. Cass. Sez. VI, 15 luglio 1996, n. 7061.

[2] Cass., Sez. VI, 1 febbraio 2019, n. 5209.

[3]  Ex multis, Cass. Sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4391.

[4] Sul punto Cass. Pen., 19 marzo 2008, n. 16174.

[5] Giovanni Maria Flick “Coronavirus, attenzione a quegli arresti, potrebbero essere illegittimi”, www.open.online, 13 marzo 2020, di Sara Menafra.

[6] Ibidem.

Jacopo Scarpellini

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