Malattia professionale, il corretto inquadramento normativo evita la perdita di tutti i benefici economici

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In tema di infortuni e malattie professionali la data del 25 luglio 2000 individua il momento dal quale decorrono gli effetti del D.Lgs. 38/2000 in luogo del “vecchio” T.U. 1124/65. La nuova norma, metabolizzata da anni introduce un nuovo sistema di trattazione dei casi di infortunio e malattia professionale.

L’ovvietà dell’affermazione secondo la quale i casi avvenuti prima di tale data seguono il disposto del T.U. 1124/65 mentre quelli avvenuti dopo rientrano nel “nuovo” D.Lgs. 38/2000, ci stimola a commentare brevemente la sentenza 10334/2019 con la quale gli ermellini, accogliendo il ricorso dell’INAIL, hanno correttamente ricondotto alla gestione del T.U. 1124/65 un caso di tecnopatia denunciato nel 1999.

Inoltre proveremo a ipotizzare, sempre in linea generale, che cosa sarebbe accaduto se il caso fosse stato gestito in altro modo.

Nella presente controversia, il ricorrente ha chiesto l’indennizzo in danno biologico di cui al D.Lgs. 38/2000 per il caso di malattia professionale. La Corte di Appello di Lecce lo ha riconosciuto nella misura del 10%.

Gli effetti di tale riconoscimento sono ovviamente diversi se trattati con la vecchia o con la nuova normativa. In sintesi ne citiamo due:

a) Il 10% trattato con i criteri di cui al D.Lgs. 38/2000 avrebbe determinato il pagamento di una somma “una tantum” da parte dell’Inail, calcolata sulla retribuzione o sul reddito di riferimento precedente alla denuncia.

b) la stessa percentuale trattata con i dettami del T.U. 1124/65 non avrebbe portato alcun beneficio immediato al richiedente.

I due punti stimolano, a posteriori, ulteriori riflessioni e ipotesi anche sul tema della strategia adottata.

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La trattazione del caso secondo il D.Lgs. 38/2000

Il riconoscimento del danno biologico nella misura del 10% , ha temporaneamente assegnato al ricorrente l’indennizzo in capitale secondo l’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, non considerando che l’INAIL avrebbe ottenuto, con l’ulteriore grado di giudizio grado di giudizio, la corretta collocazione normativa dell’evento, cioè il T.U. 1124/65.

In ipotesi ciò avrebbe determinato:

1) il rifiuto della pretesa, quindi nessun indennizzo economico; 

2) il rischio di una parziale condanna alle spese, peraltro verificatasi; 

3) l’ovvia impossibilità a gestire il caso con i criteri del T.U. 1124/65; 

4) l’impossibilità a riaprire il caso in via amministrativa per decadenza dei termini; 

5) l’incontrovertibilità della decisione in sede civile (ne bis in idem).

La trattazione del caso secondo il T.U. 1124/65

Occorre premettere che la ipoacusia percettiva da rumore è riconosciuta dalla scienza medica- come patologia “ingravescente ed irreversibile”.

A far data dal riconoscimento della malattia professionale con inabilità del 10%, l’interessato avrebbe potuto avanzare più domande di revisione nell’arco dei quindici anni, secondo quanto disposto dall’art. 83 del T.U. Singole domande di revisione che, in caso di eventuale disaccordo con il collegio medico circa la valutazione dell’ipotetico aggravamento, avrebbero potuto essere impugnate innanzi alla magistratura ordinaria.

In tale ipotesi, l’interessato non avrebbe percepito il danno biologico ai sensi del D.Lgs. 38/2000 nel caso a), ma sarebbe stato in grado di avanzare almeno 6 istanze per aggravamento nell’arco temporale di cui al punto precedente, considerato che la percentuale minima per il diritto a rendita era pari all’11%, secondo quanto disposto dall’art. 74 T.U. 1124/65.

In tal guisa, se la percentuale riconosciuta fosse stata superiore al 10%, egli avrebbe beneficiato della rendita mensile calcolata in base sia alla percentuale riconosciuta che alla retribuzione precedente alla denuncia del caso.

Ma non solo.

Il raggiungimento del diritto in precedenza ricordato con percentuale tra l’11% e il 15% compresi, secondo quanto previsto dall’art. 75 del T.U. 1124/65, avrebbe potuto garantire all’interessato, alla scadenza dei termini revisionali, la c.d. “liquidazione in capitale” ovvero una somma in denaro di importo pari al valore capitale della rendita. Ciò dopo averne riscosso i ratei mensili per anni.

I vari aspetti del caso in precedenza trattati e oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione ci hanno stimolato ad ipotizzare cosa sarebbe accaduto se la questione fosse stata affrontata in altro modo. L’aver ipotizzato un diverso percorso nella gestione del caso sin dalla fase amministrativa, ci ha portato sul terreno della strategia, aspetto fondamentale del contenzioso.

 

Sentenza collegata

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Dott. Giovanni Dami

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