Madia e Consiglio di Stato: taglio alle Società Partecipate, entro quali limiti?

Redazione 16/03/17
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Per dare esecuzione concreta alle norme originarie della Riforma PA, bisogna inserire tutte le modifiche necessarie a correggere il tiro degli istituti, e non limitarsi ad inserire le previsioni della Corte Costituzionale. È questo il contenuto sostanziale del provvedimento emanato dal Consiglio di Stato nelle scorse ore.

L’attenzione, dunque, torna sulla Riforma Madia, che dopo l’approvazione dei decreti correttivi, deve iniziare il suo iter applicativo. In particolare, il parere de quo fornisce indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo, ma anche sulle norme del Testo Unico che non vengono modificate dallo schema e che, invece, richiederebbero un intervento alla luce delle incertezze emerse nella prassi, o delle disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016) e ancora attuali. Testualmente, si deve vere riguardo del “monitoraggio delle problematiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma risulta carente“.

 

Il parere del Consiglio di Stato

Nello specifico, su monito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato ha emesso il primo parere su uno dei decreti correttivi della Legge Madia. Il parere in ogni modo è favorevole, con osservazioni sullo schema del decreto correttivo al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).
Lo scorso novembre, infatti, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale la Legge Madia (legge 124/2015) perché su alcuni decreti (tra i quali quello sulla società partecipate) non prevedeva l’intesa con le Regioni, ma soltanto il loro “parere”. Era stato proprio il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, ad indicare la strada dei “decreti correttivi” per assicurare la prosecuzione del processo di riforma.

Il contenuto del decreto correttivo in questione consiste proprio in questo: nella previsione che l’intesa delle Regioni possa sanare tutte le disposizioni già vigenti, con effetti retroattivi, così da assicurare la certezza dei rapporti in corso.

L’esclusione delle Società Partecipate. In riferimento alle Società partecipate, dunque, il Consiglio di Stato fa alcune osservazioni. Critica in primis il potere attribuito al Consiglio dei Ministri di escludere singole società dall’applicazione della riforma, seppur nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità: tale attribuzione, infatti, potrebbe comportare la violazione del principio di legalità, a causa dell’inadeguatezza del provvedimento amministrativo ad irrogare una decisione simile. In secondo luogo, poi, la volontà di estendere suddetto potere ai limiti della legittimità anche ai Presidenti delle Regioni: l’irrazionalità della previsione consisterebbe nel consentire ad un’autorità regionale di derogare ad una disciplina statale generale, con un mero provvedimento regionale.

Il riparto di giurisdizione. Un’altra esigenza caldamente raccomandata dal giudice amministrativo è la definizione del riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità degli amministratori delle società partecipate, al fine di evitare possibili sovrapposizioni. Non meno importante, quella di rendere effettivo il principio di “fallibilità“delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del testo unico che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in house, misura che “negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire” e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato.

Gli altri aspetti del parere fornito dal Consiglio di Stato possono essere approfonditi su La Gazzetta degli Enti Locali. Link: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/unauthorized

 

Società Partecipate: come sono cambiate con la Riforma Madia?

La Riforma Madia ha inciso sul settore delle società a partecipazione pubblica nel suo complesso: in particolare, secondo la nuova finalità con la quale le stesse possono concorrere, sarà disponibile la fruizione  di beni e di servizi prodotti nell’ambito dell’attività. Inoltre, saranno ammesse partecipazioni alle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili.  Anche le università, poi, potranno costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Gli altri interventi della Riforma PA riguardano:

  • Gli Appalti pubblici;
  • Il licenziamento disciplinare nel pubblico impiego;
  • Il comitato paraolimpico;
  • L’inquinamento acustico;
  • La riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Piano strategico del turismo;
  • Scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose.

Redazione

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