L’ordinaria e la straordinaria amministrazione in una famiglia

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La famiglia è la prima aggregazione naturale e necessita di un rappresentante.

In relazione all’amministrazione ordinaria dei beni della famiglia i due coniugi hanno pari possibilità di gestione e possono agire separatamente.

L’accordo si rende necessario per la straordinaria amministrazione, ad esempio, la vendita di un bene in comunione legale.

In questa sede, si parlerà dei diritti, dei doveri e dei poteri che spettano ai coniugi e ai genitori, separando gli aspetti patrimoniali da quelli relativi all’istruzione, educazione e mantenimento dei figli.

L’amministrazione ordinaria in una famiglia

La gestione dei beni familiari si pone in modo esclusivo per le coppie sposate in regime di comunione dei beni.

In regime di separazione dei beni, ognuno dei coniugi resta proprietario esclusivo di quello che  ha acquistato, decidendo in modo autonomo la relativa amministrazione.

Nella  gestione dei beni che rientrano nella comunione si deve distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria rientrano gli atti che hanno come fine la conservazione, manutenzione e recupero dei beni.

Nella gestione straordinaria rientrano gli atti che possono portare a una diminuzione del patrimonio o che possono diminuirne il valore complessivo, come gli atti di vendita, di affitto, il comodato o la concessione di garanzie (ipoteche, pegni).

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 15 maggio 2003 n. 7546, ha stabilito che l’ordinaria amministrazione è relativa agli atti e ai contratti che:

Sono oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio del quale si tratta.

Hanno un valore economico non elevato in senso assoluto e in relazione al valore complessivo del patrimonio stesso.

Hanno un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio in questione.

La gestione del conto corrente può rientrare sia nella ordinaria sia nella straordinaria amministrazione a seconda del tipo di azioni richieste.

Ad esempio:

Pagare un creditore è un atto di ordinaria amministrazione, lo è allo stesso modo il prelievo di scarso valore determinato dalla gestione del ménage domestico, mentre l’estinzione costituisce straordinaria amministrazione.

In presenza di un conto cointestato, che si presume degli intestatari in parti uguali, ognuno dei coniugi può gestire la parte che non rientra nella comunione, perché, ad esempio, deriva da attività lavorativa o professionale.

In presenza di atti di ordinaria amministrazione, il rappresentante della famiglia è ognuno dei coniugi, che può agire anche separatamente e senza il consenso o la partecipazione dell’altro.

Il Codice civile stabilisce che ognuno dei coniugi può esercitare gli atti di ordinaria amministrazione dei beni della comunione.

Ad esempio:

Se si deve acquistare un mobile, chiamare un idraulico, pagare le bollette o le spese condominiali può provvedere o il marito o la moglie.

In relazione agli atti di vendita, i coniugi li possano compiere anche in modo individuale, se i beni ceduti non sono necessari alle esigenze familiari.

La vendita di una macchina è un atto di straordinaria amministrazione che richiede la presenza di entrambi i coniugi mentre la vendita di un condizionatore può essere fatta da uno di loro.

L’amministrazione straordinaria di una famiglia

Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono la presenza di entrambi i coniugi, sempre che siano in regime di comunione legale dei beni.

Per la vendita o l’affitto della casa è necessaria la firma sia del marito sia della moglie, in qualità di rappresentanti della famiglia.

I coniugi devono sempre stipulare insieme gli atti sui beni, anche sono intestati ad entrambi, ad esempio l’immobile acquistato congiuntamente, o quelli nei quali è richiesta la forma solenne, ad esempio una donazione, mentre è possibile che un coniuge stipuli in modo individuale altri atti a condizione di avere il consenso dell’altro coniuge.

Uno dei coniugi può delegare l’altro allo svolgimento di specifici atti di straordinaria amministrazione attraverso una procura speciali.

Gli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni immobili, posti da un coniuge senza il consenso dell’altro, restano validi, ma l’altro coniuge ne può chiedere l’annullamento entro un anno dalla trascrizione dell’atto, o da quando ha avuto conoscenza dell’atto se questo non è stato trascritto, oppure dallo scioglimento della comunione se l’atto non è stato trascritto e non ne è venuto a conoscenza.

Al contrario di quello che avviene con gli immobili, se un coniuge vende un bene mobile senza il consenso dell’altro, la vendita è valida ed efficace.

In simili circostanze,  l’altro coniuge può richiedere che il coniuge ricostituisca la comunione come era prima del compimento dell’atto, riacquistando ad esempio lo stesso bene o uno equivalente.

Se non è possibile, l’altro coniuge può richiedere che il coniuge paghi, in favore della comunione, la somma equivalente del bene secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione.

Il rappresentante dei figli

Le stesse regole della gestione del patrimonio si applicano anche alla rappresentanza dei figli.

In relazione agli atti di ordinaria amministrazione può provvedere uno dei genitori.

Ad esempio fornire la giustificazione per l’assenza a scuola o provvedere all’iscrizione in palestra, a un corso di ripetizioni private, e simili.

In relazione agli atti di straordinaria amministrazione viene richiesto il consenso di entrambi i genitori.

Ad esempio l’autorizzazione a una gita scolastica, l’iscrizione a una scuola privata, e simili.

La rappresentanza legale del minore e l’amministrazione dei suoi beni viene di solito affidata ad entrambi i genitori, attraverso la cosiddetta responsabilità genitoriale, e gli stessi la esercitano in modo separato in relazione all’ordinaria amministrazione e insieme per la straordinaria amministrazione.

La responsabilità comune dei genitori non cessa quando,  dopo il divorzio o la separazione, i figli vengono affidati a uno di essi.

Se i genitori sono separati, la gestione ordinaria spetta al genitore presso il quale i figli abitano ogni giorno.

In relazione ai beni del minore, la legge prevede che i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale abbiano l’usufrutto legale sino alla maggiore età del figlio o all’emancipazione.

Hanno anche la rappresentanza legale del minore per gli atti civili e l’obbligo di amministrarne i beni.

In presenza di atti di straordinaria amministrazione sui beni del minore, alla volontà dei genitori si aggiunge l’autorizzazione del giudice tutelare.

Ad esempio la vendita di una casa intestata al figlio.

Se i genitori non sono d’accordo su una specifica questione nell’interesse del figlio, devono ricorrere al giudice, che  non potrà suggerire una terza via ma dovrà prendere la decisione, tra le due offerte dai genitori, che si adatti meglio agli interessi del minore.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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