L’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è inoppugnabile

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321, c. 3-bis)

Il fatto

Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, in accoglimento della richiesta di riesame dell’indagato, annullava il decreto di convalida di sequestro e di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 321, 181, 182 e 183, c.p.p., art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4 e D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 212, 256 e 259) posto che il Tribunale aveva ritenuto tardiva la richiesta di convalida del P.M. in quanto inoltrata a mezzo PEC il 31 ottobre 2019, ore 17,16, ma da ritenersi pervenuta solo il 2 novembre 2019 alle 7, 53 al momento della stampa della PEC da parte della cancelleria del Giudice fermo restando che, oltre che per PEC, la richiesta, comunque, era stata effettuata anche a mezzo fax e lo stesso G.I.P. dava atto nel provvedimento dell’arrivo della richiesta di convalida in data 31 ottobre 2019 alle ore 17,10 (nei termini di legge).

Orbene, secondo il ricorrente, l’assenza di un presidio di cancelleria (per i giorni festivi) non poteva rappresentare una causa di inammissibilità di un’istanza del P.M. regolarmente proposta nei termini di legge.

Inoltre, si faceva altresì presente come il Tribunale del riesame avesse annullato anche il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. su richiesta del P.M., contenuta nella stessa richiesta di convalida, ma costituente, comunque, un’istanza a parte e autonoma tenuto conto altresì del fatto che la richiesta di sequestro preventivo non era stata soggetta ad alcun termine.

Nessuna disamina sui presupposti del sequestro preventivo, infine, sempre per la pubblica accusa, era stata compiuta dal Tribunale del riesame che si era limitato a rilevare la questione del termine per la presentazione dell’istanza di convalida (avvenuta con PEC e con fax).

A fronte di tali doglianze, si chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato e l’ordinanza impugnata veniva annullata con rinvio al Tribunale del riesame per l’esame nel merito del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia su richiesta del P.M..

Si osservava a tal proposito che sia la richiesta di convalida, che la convalida, non sono atti impugnabili in sede di riesame essendo gli stessi completamente sostituiti in via definitiva dal sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari: “Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria non sono proponibili le questioni relative all’avvenuta convalida, dato che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, che è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare” (Sez. 3, n. 11671 del 03/02/2011) dato che l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è inoppugnabile” (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005 – dep. 07/06/2005; vedi anche Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019 – dep. 16/12/2019: “In tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili nè il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero, nè l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3-bis, ne dispone la convalida”. – In motivazione la Corte ha osservato che il decreto del pubblico ministero non è ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322-bis c.p.p. ed ha carattere provvisorio essendo destinato ad un’automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l’ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato -; inoltre Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014).

Invece, l’unico provvedimento, che legittima la misura cautelare nelle ipotesi di sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla Polizia giudiziaria, è il sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, e solo questo titolo può essere oggetto del riesame (vedi Sez. 3, n. 11671 del 03/02/2011).

Difatti, i due atti (il sequestro preventivo della Polizia giudiziaria con la successiva convalida – e il sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari, successivo) sono distinti e non interferiscono tra loro nel senso che, se fosse nulla la convalida o il sequestro preventivo d’urgenza della Polizia giudiziaria, ciò non inficerebbe il successivo e autonomo provvedimento di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari: “L’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. opera anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, e la sua violazione determina la nullità di questo atto e del relativo provvedimento di convalida, ma non anche del distinto e successivo decreto con cui il giudice dispone l’applicazione della misura” (Sez. 3, n. 40361 del 11/03/2014; in senso contrario, solo per la insussistenza dell’obbligo di avviso, vedi Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016).

D’altronde, secondo il Supremo Consesso, contro tutti i provvedimenti di sequestro preventivo non soggetti al riesame ex art. 322 c.p.p. (come sono la convalida del sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Polizia giudiziaria) dovrebbe proporsi appello ai sensi dell’art. 322 bis del c.p.p. [“Il sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria segue la disciplina dell’art. 321 c.p.p., commi 3 bis e 3 ter. Esso va, perciò, notificato entro quarantotto ore dalla notificazione. Se il giudice non lo convalida entro dieci giorni, il sequestro perde efficacia. La tutela apprestata dall’ordinamento contro il sequestro preventivo di P.G. così decaduto non è offerta dall’art. 321 c.p.p., comma 3, che prevede la revoca, la quale attiene al venir meno delle esigenze cautelari, non alla perenzione del sequestro o alla sua illegittimità per mancanza del fumus delicti, bensì dall’art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l’appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, non soggetti al riesame “ex” art. 322 c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il tribunale, anziché qualificare come appello la richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 e decidere nel merito, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, sul rilievo che essa era diretta contro un provvedimento della P.G., anziché del giudice)” (Sez. 3, n. 2639 del 03/12/1993)] e quindi
il termine delle 48 ore conseguentemente non viene in rilievo (vedi sul punto Sez. 3, n. 1605 del 09/07/1993 – dep. 14/08/1993, per l’assoluta irrilevanza) in quanto lo stesso risulta irrilevante poichè il Giudice per le indagini preliminari aveva comunque emesso autonomo provvedimento di sequestro preventivo sul quale il Tribunale del riesame aveva omesso ogni pronuncia o analisi mentre aveva solo ritenuto, errando, il sequestro preventivo automaticamente invalido per il mancato rispetto del termine delle 48 ore da parte del P.M..

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21334/2005 e confermato in pronunce successive (tra le tante, Cass. pen., sez. II, 50740/2019) ossia che l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è inoppugnabile.

E’ dunque sconsigliabile, alla luce di questo orientamento nomofilattico, impugnare un provvedimento di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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