L’ordinamento italiano e le rationes legum

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Tra i numerosi principi giuridici dell’ordinamento italiano, ricavabili anche dal diritto vivente, esaminiamo, in questo numero, quelli di: competenza condizionale, internalità amministrativa, oggettivazione, post-normazione degli obblighi, trasportabilità negoziale (delle imposte), volontarietà irripetibile.

  1. Competenza condizionale

In sede giurisdizionale, la competenza alla soluzione delle controversie segue vari criteri ovvero deriva da vari elementi: il magistrato competente, e dunque legittimato a pronunciarsi, viene, cioè, individuato in base al territorio (art. 13 c.p.a.) ma anche in base alla situazione “funzionale” del momento (artt. 14, 133 e 135 c.p.a.).

E’ il caso del settore dei rifiuti, per cui in caso di gestione ordinaria la competenza è quella territoriale del T.A.R. regionale mentre in caso di stato di emergenza ex l. n. 225/1992 si configura la competenza del T.A.R. Lazio (Cons. Stato Sez. IV 27-08-2014 n. 4356, T.A.R. Napoli Sez. VII 16-12-2009 n. 8807 e T.A.R. Salerno Sez. I 04-04-2011 n. 608).

  1. Internalita’ amministrativa

La legge produce effetti erga omnes ovvero esterni.

Gli atti amministrativi, quand’anche inerenti una o più leggi, possiedono, invece, irrilevanza esterna in quanto atti interni all’organizzazione dell’Ente emittente: è il caso della circolare (ad es., INPS) per cui, se errata, non è invocabile, da parte del soggetto esterno all’Ente, la lesione di principi di legittimo affidamento (Cass. 03-01-2020 n. 32 e 26-05-2005 n. 11094).

  1. Oggettivazione

Le situazioni oggettive rappresentano un limite all’esistenza del diritto soggettivo: pertanto, esse possono influire sul medesimo e, persino, neutralizzarlo.

E’ il caso del diritto di sopraelevazione (art. 1227 c.c.), vanificato dall’inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio (Cass. Sez. II Civ. 29-01-2020 n. 2000) e cioè quando le strutture dell’edificio non consentano di sopportare il peso della nuova opera e/o l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica: in tal senso, non rilevano il conseguimento della concessione edilizia nè la certificazione redatta da un tecnico attestante l’idoneità statica delle opere eseguite (Cass. Sez. II 30-11-2012 n. 21491, 26-04-2013 n. 10082 e 11-02-2008 n. 3196).

  1. Post-normazione degli obblighi

Le relazioni negoziali tra due o più soggetti generano situazioni inter partes i cui diritti ed obblighi, appunto relativi, vengono cristallizzati in un apposito contratto che può, cronologicamente, essere, quanto agli effetti, di due tipi: preliminare e definitivo.

Entrambi i contratti valgono a titolo di fonti normative e, dunque, devono essere obbligatoriamente rispettati nel senso che il contratto definitivo rappresenta, normalmente, la prosecuzione e/o l’attuazione del contratto preliminare.

E’ da sottolineare, a riguardo, che le disposizioni previste nel preliminare perdono la propria obbligatorietà, e quindi non devono più essere adempiute, quando il contenuto del contratto definitivo supera ovvero non richiama le disposizioni del preliminare (Trib. Roma 08-10-2019 n. 35549).

  1. Trasportabilita’ negoziale (delle imposte)

L’obbligo, costituzionale (artt. 23 e 53), di versare i tributi allo Stato costituisce diretta applicazione del principio di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) ed è volto al raggiungimento del fine ulteriore ed ultimo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

In linea generale, il presupposto per l’individuazione del soggetto legittimato passivo è la proprietà, salvi i casi di esenzione, ma anche il possesso del bene oggetto di imposizione fiscale: pertanto, anche i titolari di diritti reali rientrano tra i soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo tributario.

Ciò significa che l’obbligo tributario è mobile, e non statico: esso, cioè, si trasferisce a mezzo rapporto negoziale e, dunque, in capo al soggetto che, con contratto, utilizza il bene.

Accade, così, che, in costanza di leasing (l. 14-07-1993 n. 259 e l. 04-08-2017 n. 124), l’I.M.U. (art. 9 d.lgs n. 23/2011) si trasferisce al locatario (o utilizzatore): cessato invece il contratto, anche se per inadempimento del locatario, l’I.M.U. torna a gravare sul locatore (o concedente), indipendentemente dalla riconsegna del bene (Comm. Trib. Prov. Milano 03-12-2019 n. 5240).

6.Volontarieta’ irripetibile

L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di versare, volontariamente, delle imposte allo Stato al fine di ottenere un beneficio futuro, in termini di imposizione ordinaria, in caso di futura cessione (plusvalenza): tale vantaggio immediato rende, però, non rimborsabili le imposte volontariamente versate a tal fine (art. 38 D.P.R. n. 602/1973).

E’ il caso dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola, ex art. 7 l. n. 448/2001 (Cass. ordin. 28-11-2019 n. 31099).

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