Lo smarrimento del bagaglio prima dell’affidamento al vettore aereo è una circostanza oggettivamente rilevante ai fini della valutazione della responsabilità il cui mancato esame integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

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(Cass. civ. sez. III 12 febbraio 2019, n. 3978)

Il caso

Una coppia di coniugi acquistava da una società di tour operator un pacchetto turistico “tutto compreso” il quale includeva, oltre al soggiorno su un’isola, anche il relativo trasferimento aereo. All’arrivo i viaggiatori scoprivano che i loro bagagli erano stati smarriti e, pertanto, citavano in giudizio il tour operator e la compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 2008 il Tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti della società di tour operator ragion per cui i coniugi proponevano appello.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, condannava il vettore aereo al risarcimento del danno patrimoniale ritenendo, invece, che solo la società di tour operator dovesse rispondere del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”.

Avverso tale sentenza la compagnia aerea proponeva ricorso per cassazione per vizio di omessa pronuncia e di omesso esame d’un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c. n. 5 per aver essa eccepito, sin dal primo grado di giudizio, che il bagaglio non le era mai stato affidato in quanto era andato smarrito durante la prima tratta del viaggio effettuata dalla coppia con un volo operato da altra compagnia.

Il vettore lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia in quanto la sua responsabilità, se del caso, doveva essere contenuta entro il limite di valore stabilito dalla suddetta convenzione e non in quello maggiore previsto dalla Convenzione di Montreal.

La Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’appello in diversa composizione affinché riesamini il gravame prendendo in considerazione la circostanza dell’affidamento del bagaglio stabilendo, in particolare, a chi è stato consegnato e quando è stato smarrito.

La soluzione della Corte

La Suprema Corte, in relazione al primo motivo di ricorso ossia la censura per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha osservato che nel giudizio di merito la compagnia aerea aveva ritualmente eccepito di non avere mai ricevuto in affidamento i bagagli in quanto gli stessi, come provato dalla deposizione di un teste, erano andati perduti durante lo spostamento tra i due aeroporti. Tale circostanza, tuttavia, non era stata presa in esame dai giudici del gravame.

Lo smarrimento del bagaglio prima dell’affidamento al vettore aereo costituisce, nel caso di specie, una circostanza tempestivamente dedotta (e della quale nel giudizio di merito era stata anche fornita una prova astrattamente idonea a dimostrarne la veridicità) che è assolutamente rilevante per la valutazione della responsabilità della compagnia di volo.

La Terza Sezione ha, quindi, accolto il primo motivo di ricorso in quanto risultano integrati tutti requisiti previsti dalla giurisprudenza per la sussistenza del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La Cassazione nella sua massima composizione ha, infatti, affermato che “l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).”[1]

Per ciò che concerne, invece, la seconda censura ossia l’applicabilità del limite di responsabilità vettoriale previsto dalla Convenzione di Varsavia del 1929, la Corte, in accoglimento del motivo di ricorso, ha sottolineano che, in virtù del principio iura novit curia, spetta al giudice accertare d’ufficio l’esistenza e il contenuto della norma di diritto internazionale pattizio e non alle parti.

Il principio iura novit curia esprime, infatti, la previsione secondo cui il giudice nella sua attività di reperimento, interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche non è in alcun modo vincolato alle indicazioni delle parti.

Il fondamento sistematico di questo principio sta nel fatto che il giudice, il quale è titolare di un vero e proprio dovere di decidere, ha anche il correlato dovere istituzionale di conoscere le norme, senza che le parti siano onerate a indicare le disposizioni da applicare alla controversia, né tantomeno a dimostrare la loro validità o attuale esistenza.[2]

Secondo la Corte, quindi, i giudici di merito hanno errato nel ritenere che, in difetto di prova della mancata adesione del vettore alla Convenzione di Varsavia, dovesse applicarsi il limite di responsabilità maggiore previsto dalla Convenzione di Montreal. Tale Convenzione, infatti, è stata firmata ma non ratificata dallo Stato di appartenenza della compagnia aerea e, pertanto, non risulta applicabile al caso in esame.

L’inapplicabilità della Convenzione di Montreal non doveva essere provata dalle parti ma conosciuta dal giudice il quale, nella sua attività di ius dicere, ha il dovere di reperire, conoscere, interpretare e applicare le norme.

E’ noto, infatti, che la Convenzione del 1999 si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo (che vi sia o meno interruzione di trasporto o trasbordo) siano situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se non contraente (art. 1 par. 2).

Oltretutto nel caso in esame, secondo la Terza sezione, a nulla rileva che il volo fosse partito dall’Italia (la quale ha ratificato la predetta Convenzione con L. 12/2004 sottoscritta dalla Comunità europea il 09/12/1999, approvata con decisione del Consiglio 2001/539/CE , oltre che riversata nel regolamento (CE) n. 889/2002 di modifica del regolamento (CE) n. 2027/97) poiché, pur avendo l’Unione Europea aderito alla Convenzione di Montreal, essa si applica soltanto ai vettori aerei comunitari come espressamente previsto dai citati regolamenti.

In conclusione la Suprema Corte, in accoglimento dei motivi su analizzati, ha cassato la sentenza impugnata affinché i giudici d’appello, nel riesaminare nuovamente il gravame della compagnia aerea – ove la questione non risulti assorbita – determinino il quantum risarcitorio tenuto conto della limitazione di responsabilità prevista dalla Convenzione di Varsavia e non quella di Montreal.

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Note

[1] Cass. civ., Sez. Un, 7 aprile 2014 n. 8053.

[2]  Nel senso indicato è ricca la giurisprudenza v. Trib. Reggio Emilia, 10 maggio 2012; Cass. sez

II, 27 gennaio 2012, n. 1236, Cass. sez. un. 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. civ. sez. lav. 13

dicembre 2010, n. 25140; Cass. sez. un. 30 giugno 2008, n. 17767; Cass. civ. sez. I, 12 marzo

2003, n. 3654; Trib. Monza 4 febbraio 2002; Cass. civ. sez. II, 18 aprile 1998, n. 3980; Cass. 15

ottobre 1991, n. 10837 (in Foro italiano on line).

In dottrina cfr. CAPONE, Iura novit curia, Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Padova, 2010. C. MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, Nozioni introduttive e disposizioni generali, vol I, Torino, 2015, pag 105 ss.; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, 7ª ed., Milano, 2007, pag 306 ss; CONSOLO, Domanda giudiziale, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, pag 26 che chiarisce come il “conoscere” nel contesto del noto brocardo significa possibilità di tener conto delle norme anche al di fuori e perfino contro l’iniziativa o l’invocazione delle parti.

Avv. Mazzei Martina

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