Lo scambio elettorale politico-mafioso: la fattispecie ex art. 416-ter

Redazione 30/03/17
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Collocazione sistematica e bene giuridico tutelato

Introdotto dal D.L. 306/1992, testimonia l’esigenza di prevenire la stipula di pacta sceleris fra organizzazioni mafiose ed esponenti politici, aventi ad oggetto la promessa di un appoggio elettorale, conseguito con metodo mafioso, in cambio di prestazione di denaro da parte del candidato alle elezioni. Il bene giuridico tutelato è, in via mediata, quello costituzionalmente previsto all’art. 48 della Carta Costituzionale, ovvero il libero esercizio del voto e, in via immediata, l’ordine pubblico in generale, inteso come estrinsecazione dei principi democratici e come esercizio dei diritti di autodeterminazione da parte dei consociati.

 

Soggetto attivo e passivo del reato

È un reato comune, realizzabile da chiunque, non necessariamente nel proprio interesse, ma anche in vista del conseguimento dell’interesse di un terzo candidato. Il soggetto attivo deve però essere esterno all’associazione mafiosa, altrimenti, lo stesso sarebbe punibile ai sensi dell’art. 416 bis tout court, in quanto si presterebbe al soddisfacimento delle esigenze dell’organizzazione tramite le funzioni acquisite tramite la carica elettiva. Ancora, se l’oggetto di cambio non è il denaro, ma l’espletamento di attività di favore nei confronti del sodalizio criminoso, si configura la diversa ipotesi di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.         

 

Elemento oggettivo

La condotta tipica consiste nell’erogazione di denaro da parte del candidato alle elezioni, nella contestuale promessa di chi riceve questa somma di procacciare voti in suo favore, nella circostanza che tale impegno sia ricollegabile all’intervento di un’associazione mafiosa che dovrà utilizzare i metodi previsti dall’art.416. Il fatto che l’unico oggetto suscettibile di scambio sia il denaro, restringe notevolmente l’applicabilità della fattispecie, facendo sì che qualora oggetto della controprestazione di procacciamento di voti sia la promessa di altra utilità si configuri la diversa ipotesi di corruzione elettorale ex art. 96 c.p. Si tratta di un reato di mera condotta, che si perfeziona già con la stipula dell’accordo tra esponenti mafiosi e candidati, a pericolo concreto, che prevede quindi una tutela anticipata già al momento dell’accordo illecito, prima ancora che siano compiuti gli atti esecutivi dello stesso, in deroga all’art. 115 c.p. e di cui l’erogazione di denaro costituisce l’elemento probatorio.

La promessa deve avere ad oggetto il procacciamento di voti attraverso l’attivazione della struttura associativa nella sua complessità o in una sua significativa articolazione, in quanto esula dalla fattispecie la promessa proveniente dal singolo associato. Indici del coinvolgimento dell’associazione complessiva sono il riferimento alla sua mobilitazione, l’entità della somma versata, la successiva realizzazione di attività intimidatoria sull’elettorato.

Il tentativo non è configurabile, essendo una fattispecie di pericolo, nonostante la condotta sia così determinata da poter permettere di ipotizzare casi di delitto tentato.

 

Elemento soggettivo 

È richiesto il dolo generico che investa il pactum sceleris, che ha ad oggetto la richiesta della promessa di voti e la promessa di denaro, oltre alla consapevolezza della qualità della controparte e l’uso che potrà fare del metodo mafioso per onorare il patto.

 

Distinzione con figure affini

Reati di procacciamento dei voti art. 96 e 97 t.u. delle leggi elettorali, in cui lo scambio avviene tra il candidato politico e gli elettori direttamente, e può avere ad oggetto una pluralità di utilità, non solo il denaro. Inoltre, la violenza o la minaccia sono elementi costitutivi solo di questi diversi illeciti, non anche del 416 ter, in cui il candidato politico si avvale di riflesso della forza di intimidazione del vincolo associativo cui conferisce denaro.  

 

Varie

La pena prevista per il candidato che ottiene la promessa di voti in cambio dell’elargizione di denaro è la stessa prevista per il partecipe dell’associazione mafiosa. Sono applicabili le circostanze aggravanti comuni.

 


Bibliografia

 

– Trattato di Diritto Penale di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa (pagg. 1161-1165);

– Codice penale commentato di Cadoppi, Canestrari,Veneziani;

– Lineamenti di parte speciale di Canestrari,Cornacchia, Gamberini, Insolera, Manes, Mantovani, Mazzacuva, Sgubbi, Stortoni, Tagliarini, Sesta edizione 2014, Monduzzi Editoriale;

– Codice penale annotato con la giurisprudenza di Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore 2015.

 

 

Sabina Grossi

Redazione

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