Illegittimità per carenza di motivazione parere di compatibilità paesaggistica

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Con recente sentenza n° 1903 del 3 agosto 2023, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania Salerno ha esaminato un ricorso proposto dall’amministratore di una struttura alberghiera avverso il provvedimento comunale , con il quale, preso atto del parere contrario di compatibilità paesaggistica postuma, ex art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, anch’esso oggetto di impugnazione,   è stata rigettata la richiesta di sanatoria formulata dal privato ai sensi dell’ art.  37 del D.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto  vari interventi, tra i quali una piscina fuori terra, posta a servizio della struttura alberghiera , e una piattaforma in legno .
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TAR Salerno -sez. II- sentenza n° 1903 del 3-08-2023

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1. Necessità di una motivazione esauriente del parere negativo di compatibilità paesaggistica postuma e principio del dissenso costruttivo


In ordine al parere negativo, reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 42/2004,  il Tribunale adìto ha accolto le censure del ricorrente con cui è stato contestato il deficit  motivazionale in cui è incorsa l’Autorità tutoria.
Sottolineato il valore provvedimentale del parere e tenuto conto dell’efficacia vincolate dello stesso, il Giudice amministrativo ha ritenuto che, nella fattispecie,   la Soprintendenza ha espresso valutazioni generiche e astratte in ordine ai valori paesaggistici di zona, senza  prendere in considerazione sia le particolari caratteristiche costruttive  e dimensionali delle opere in contestazione, poste a servizio della struttura alberghiera  che l’inserimento delle stesse nell’ambito del contesto  di riferimento e senza prospettare le eventuali modifiche che avrebbero potuto rendere tali opere compatibili con gli interessi tutelati dai vincoli di zona  in base al principio del dissenso costruttivo.
In materia, è  consolidato orientamento giurisprudenziale che il dissenso opposto dall’Autorità tutoria dei vincoli ambientali e paesaggistici, qualora non contenga le prescrizioni utili a superarlo, si pone «in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» ( T.A.R. Lazio Roma, Sezione Seconda  quater, 6.03.2023, n. 3631; T.A.R. Campania Salerno, Sezione Seconda, 13/10/2020, n. 1374; T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Seconda, 21/03/2022, n. 353).
Nel caso di specie, il  Giudice amministrativo ha ,pertanto, ritenuto che  la Soprintendenza non avrebbe  fatto un  uso corretto del potere attribuitole dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.


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2. L’attività istruttoria e la collaborazione con il privato


Nella sentenza segnalata, emerge la necessità di un’attività istruttoria adeguata , in collaborazione con il privato , incentrata sulla natura effettiva degli interventi contestati.
Il Tribunale evidenzia, in particolare, che l’Autorità tutoria avrebbe dovuto chiarire, mediante la predisposizione di una motivazione “rafforzata”, per quali ragioni le ridotte opere pertinenziali in legno poste a servizio della struttura alberghiera non potrebbero essere sanate, dal punto di vista dell’impatto paesaggistico, tenuto conto delle  caratteristiche dimensionali esigue, oltre che costruttive dei manufatti in contestazione nonchè delle potenziali attività di mitigazione paesaggistica cui potrebbero essere assoggettate  tramite un parere con prescrizioni.
Tanto tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere consultivo di cui all’art. 32 l. n. 47/85- al pari di quello di cui all’art. 167 D.lgs. n. 42/2004 – «ha, invero, ad oggetto non già un immobile ancora da realizzare, per come fisiologicamente previsto dall’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, bensì un’opera edilizia, preesistente, realizzata sine titulo, della quale la Soprintendenza è tenuta valutare la compatibilità paesaggistica, avuto necessario riguardo tanto agli esiti dell’istruttoria condotta dall’amministrazione comunale richiedente il parere quanto al lasso di tempo intercorso rispetto alla realizzazione dell’abuso al fine di apprezzare le eventuali modifiche del contesto paesaggistico-territoriale di riferimento, medio tempore intervenute» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Quater, 28.12.2021, n. 13560; 14/06/2021, n. 7057; 12.05.2021, n. 5689; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29.05.2019, N. 904).
In altri termini, ha rilevato il Giudice amministrativo che  la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, avendo a oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico “paesaggio”, presuppone l’attuazione di una istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in un adeguato corredo motivazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 23.01.2023, n. 1116; 20.02.2023, n. 2912; 10.03.2023, N. 4165; 26.06.2023, n. 10105).

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Avv. Iride Pagano

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